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martedì 03/01/2023 • 06:00

Finanziamenti Nella Manovra 2023

Le nuove misure per fronteggiare il caro energia

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022, riconosce anche per il primo trimestre del 2023 alcuni crediti d'imposta già previsti per il 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, oltre che l'azzeramento degli oneri sociali.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I commi da 2 a 9 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti d'imposta già concessi nel 2022, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese e, da ultimo, estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022.

Sul punto, sembra doveroso evidenziare che, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E/2022, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai diversi decreti approvati nel corso del 2022 per contrastare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale.

Al fine di una maggiore comprensione, è bene richiamare, quindi, i decreti emanati:

  • il DL 4/2022 (c.d. “decreto Sostegni-ter”), recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla L. 25/2022;
  • il DL 17/2022 (c.d. “decreto Energia”), recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022;
  • il DL 21/2022 (c.d. “decreto Ucraina”), recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».

Le disposizioni contenute nella Legge 197/2022, regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità. Viene richiesto al cedente, pertanto, di essere in possesso del visto di conformità dei dati per confermare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio.

Credito d'imposta imprese energivore

Il comma 2, riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Per effetto della legge di Bilancio 2023, alle imprese energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 45 per cento (in luogo del 40 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata o prodotta nel 1° trimestre 2023. L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, invece, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 35 per cento (in luogo del previgente 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023. Si evidenzia che, tale acquisto, va comprovato mediante le relative fatture.

Credito d'imposta per le imprese gasivore e non gasivore

Alle imprese gasivore, il comma 4 del richiamato articolo 1, riconosce a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento (in luogo della precedente misura del 40 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Alle imprese non gasivore, il comma 5 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per entrambe, l'agevolazione è concessa solo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Modalità di utilizzo dei crediti

Il termine ultimo per l'utilizzo dei crediti d'imposta, è fissato al 31 dicembre 2023. Tali crediti, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione mediante Modello F24. Da ultimo, la L. 197/2022, ha previsto che, i crediti in commento, sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario – TUB, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private – CAP.

Come evidenziato in precedenza, in caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il credito d'imposta, inoltre, è fruibile dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Azzeramento degli oneri sociali

L'articolo 1, comma 11 della legge di Bilancio 2023 dispone che, l'ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per tale finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023. Sul punto è evidenziato che, quota parte degli oneri generali del sistema elettrico è fiscalizzata a decorrere dall'anno 2023.

La norma dispone, inoltre, l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'art. 2, c. 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

Riduzione degli oneri generali nel settore del gas

L'articolo 1, comma 15, al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l'ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote.

In particolare, in relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento, l'onere è relativo a:

  • onere derivante dalla fissazione di una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro;
  • onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato in 500 milioni di euro.

Teleriscaldamento e bonus sociale

L'aliquota ridotta al 5 per cento, viene, inoltre, estesa anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

L'art. 1, co. da 17 a 19, modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000,00 a 15.000,00 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma in esame prevede, inoltre, che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

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