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martedì 03/01/2023 • 06:00

Fisco Nella Manovra 2023

Nuova detrazione per acquisto case green e proroga agevolazioni prima casa

Dal punto di vista immobiliare, la Legge di Bilancio 2023 contiene le agevolazioni per le c.d. case green e per l'acquisto prima casa effettuato dai giovani e dai soggetti fragili.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il testo della Legge di Bilancio 2023 da 35 miliardi è stato approvato e pubblicato in GU (L. 197/2022) in una corsa contro il tempo, ragion per cui il testo non ha subìto più alcuna modifica. Premesso ciò, tra i vari interventi, il Governo ha predisposto agevolazioni per la compravendita degli immobili.

Detrazione IVA 50% per le case green

La Legge finanziaria contiene disposizioni agevolative per l'acquisto di immobili c.d. “green”.

Classe energetica

Le cosiddette case green sono quelle che, per le loro caratteristiche, garantiscono un maggiore risparmio energetico. Anche gli immobili vengono classificati in base alle loro prestazioni di efficienza energetica. Le categorie più meritevoli da questo punto di vista sono:

  • Classe A: è il top dell'efficienza energetica in cui rientrano edifici dotati di cappotto termico e che fanno ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Gli edifici A4, in particolare, sono in grado di assicurare il cosiddetto comfort termico cioè la stessa temperatura in tutti gli ambienti della casa. Di solito, la classe energetica A consente al proprietario di contenere al massimo i consumi, restando al di sotto della soglia annua dei 30 kWh per metro quadro;
  • Classe B: fanno parte di questa classe gli immobili all'esterno dei quali sono stati posti pannelli isolanti. La classe energetica B, invece, registra mediamente un consumo annuo tra 30 e 50 kWh per metro quadro.

Bonus IVA 50%

Premesso ciò, con la nuova disposizione, chi acquista direttamente dall'impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2023 un immobile di classe energetica A o B può beneficiare del bonus case green. Invero, l'art. 1 c. 76 del disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La destinazione di cui al primo periodo è pari al 50% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Condizioni

Il bonus introdotto dal Governo vale solo per le case di classe energetica A o B acquistate dalle imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2023.

Proroga e agevolazioni per l'acquisto prima casa

Anche per il 2023 si potrà beneficiare del bonus casa. In particolare, all'art. 64 DL 73/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • al comma 1, le parole: «fino al 31dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
  • al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
  • al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

Nel dettaglio, il Governo ha previsto tutele/agevolazioni/proroghe riguardanti:

  • Solidarietà per la sospensione dei mutui: si estende dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023 l'orizzonte temporale di operatività delle misure di deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. Tali misure, introdotte dal c.d. Decreto “Cura Italia, era originariamente previsto un periodo di durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022;
  • Garanzia per la prima casa per i soggetti fragili: si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa al fine di continuare a garantire ai soggetti più fragili rientranti nelle categorie prioritarie, come: le giovani coppie, i nuclei familiari mono genitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni (trattasi di misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo elevata, per le categorie prioritarie, dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale).
  • Garanzia speciale per i giovani under 36: vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette, previste per l'acquisto della “prima casa” di abitazione e per i finanziamenti a tal fine erogati, disposte a favore dei giovani che presentino il duplice requisito, anagrafico ed economico, di non aver compiuto trentasei anni di età e di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui. L'ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all'Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
  • Fondo garanzia per il 2023: l'art. 1 comma 75 del disegno di legge di bilancio 2023 prevede al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente articolo.

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