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Il decreto Milleproroghe, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, ha prorogato di un anno i termini indicati nell'art. 60 c. 7-bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 relativi alla sospensione degli ammortamenti.

Nel dettaglio, il citato art. 60 c. 7-bis prevede che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 possono, anche in deroga all'art. 2426 c. 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Il citato art. 2426 c. 1 n. 2) prevede, infatti, che nelle valutazioni il costo delle immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo debba essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.  Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con l'entrata in vigore del decreto Milleproroghe in data 30 dicembre 2022, pertanto, sono compresi nella citata previsione gli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e anche al 31 dicembre 2023.

Si ricorda che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione: nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori e il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, compresa la fabbricazione.

Fonte: Art. 3 c. 8 DL 198/2022 (GU 29 dicembre 2022 n. 303)

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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