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venerdì 30/12/2022 • 06:00

Fisco Nella Manovra 2023

Proroga bonus barriere architettoniche e nuove agevolazioni del fotovoltaico

La legge di bilancio 2023, approvata definitivamente dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, tra le numerose novità contiene la proroga al 2025 del bonus 75% finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche (L 197/2022; GU 29 dicembre 2022 n. 303). Inoltre, il Legislatore ha introdotto agevolazioni anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici all’interno di centri storici realizzati dalle ONLUS.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Bonus eliminazione barriere architettoniche 75%

L’art. 1 c. 365 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022; GU 29 dicembre 2022 n. 303) contiene alcune novità sul bonus finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche con l’agevolazione del 75%.

Proroga

In particolare, la disposizione in commento prevede la proroga al 31 dicembre 2025. In tema, giova ricordare che la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) aveva introdotto questa agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Trattasi di detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 (oggi 2025), da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione viene calcolata su un importo complessivo non superiore a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Attenzione: per usufruire dell'agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal DM 14 giugno 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. In alternativa alla detrazione, è possibile optare: per la cessione e/o sconto in fattura.

Maggioranza condominiale

L’art. 1 c. 365 legge di bilancio 2023, inoltre, prevede una nuova disposizione. Invero, l’art. 119-ter c. 4-bis DL n. 34/2020 precisa che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori in esame è necessaria “la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio”.

Il Legislatore, dunque, al fini di “facilitare” l’approvazione dei lavori in esame, ha posto come condizione “minima” la maggioranza semplice, cioè la medesima maggioranza richiesta anche per l’approvazione dei lavori oggetto del Superbonus e, di certo, più favorevole rispetto alla specifica normativa. Per meglio dire, l’art. 2 L. 13/89 prevede che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'art. 1120 c.c. (deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). Dunque, la nuova detrazione è certamente finalizzata ad eliminare le barriere con dei quorum deliberativi agevolati rispetto alla normativa generale.

Impianti solari fotovoltaici delle ONLUS

L’art. 1 c. 10 della Manovra riconosce la detrazione nella misura del 110% (superbonus) anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici all’interno di centri storici.

Condizioni

Invero, il nuovo art. 119 c. 7-bis DL 34/2020 prevede che la detrazione di cui al c. 5 (cioè l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica) spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al c. 9 lettera d-bis (cioè dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai c. 1 e 4 (art. 119 DL 34/2020), sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli delle norme sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e delle norme riguardanti le aree tutelate di interesse paesaggistico del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Soglia KW

Inoltre, il nuovo art. 119 c. 16 ter DL 34/2020 (integrato con la disposizione della Legge finanziaria 2023) prevede che le disposizioni del c. 5 (art. 119 DL 34/2020) si applicano all'installazione degli impianti di cui al c. 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo c. 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis c. 1 lettera h TUIR (36%), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal c. 10-bis (art. 119 DL 34/2020), per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.

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