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mercoledì 28/12/2022 • 06:00

Fisco Manovra 2023

Superbonus e bonus mobili: le novità nel testo approvato

La Manovra finanziaria approvata dalla Camera il 24 dicembre 2022, tra le numerose novità, contiene i nuovi aspetti temporali per poter beneficiare del Superbonus 110% nel 2023. Inoltre, è stato modificato il limite di spesa detraibile nel 2023 per il bonus mobili. 

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'Assemblea della Camera ha approvato, in prima lettura, il disegno di Legge di Bilancio 2023. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La Legge di Bilancio costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del documento di economia finanza (NADEF). 

Superbonus 

Il Disegno di legge presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze e approvato dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2022, contiene novità in ambito immobiliare.

In particolare, l'art. 1 c. 894 indica una serie di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90% della detrazione prevista a partire dal 2023.

Difatti, secondo la disposizione in commento, l'art. 9 c. 1 lett. a) DL 176/2022 (c.d. Aiuti-Quater) non si applica:   

  • agli interventi diversi da quelli effettuati in condominio: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020; 
  • alla delibera condominiale adottata prima del DL 176/2022: agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio oppure, nel caso in cui, ai sensi dell'art.1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter DL 34/2020; 
  • alla delibera condominiale adottata con una data compresa tra quella dell'entrata in vigore del DL 176/2022 e il 24 novembre 2022: agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella dell'entrata in vigore del DL 176/2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dall'amministratore del condominio oppure, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'art. 119 c. 13-ter, del citato DL 34/2020; 
  • agli interventi di demolizione/ricostruzione: agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
  • all'istituzione del Fondo: l'art. 1 c. 895 Legge di Bilancio 2023, prevede che gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a € 600.000 per l'anno 2023, a € 61,3 milioni per l'anno 2024 e a € 59,1 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entreranno in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    Sintesi riepilogativa 

    Soggetti 

    Condizione per ottenere il 110%  per il 2023 

    Persona fisica proprietaria o comproprietaria di un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate 

    Vincolo della presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022 

    Edificio composto da più unità immobiliari con diversi proprietari (Condominio) 

    Ipotesi: nel caso in cui la delibera sia stata approvata entro il 18 novembre 2022, allora sarà sufficiente presentare la CILAS entro il 31 dicembre 2022. 

    Ipotesi: nel caso in cui la delibera sia stata approvata tra il 19 novembre e il 24 novembre 2022, resta l'obbligo di presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022. 

    Ipotesi: se la delibera è successiva al 25 novembre 2022, tutte le spese sostenute nel 2023 potranno godere di aliquota al 90%.

    Semplificando: per i condomini il deposito della CILAS è prorogato al 31 dicembre 2022 ma solo se l'assemblea condominiale ha approvato l'esecuzione degli interventi entro il 18 novembre. 

    Interventi di demolizione con ricostruzione 

    Il Superbonus resta al 110% anche nel 2023 nel caso il titolo abilitativo sia acquisito entro il 31 dicembre 2022.

Bonus mobili 

L'art. 1 c. 277 Legge di Bilancio 2023 rimodula l'importo della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Dunque, la nuova disposizione prevede che all'art. 16 c. 2 secondo periodo, DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: «e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: € 8.000 per l'anno 2023 e € 5.000 per l'anno 2024. 

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