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venerdì 23/12/2022 • 06:00

Finanziamenti Sostegno alle imprese

Al via il Fondo per le eccellenze della gastronomia italiana

In attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 ottobre 2022, finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Come ampliamente trattato dalla Legge di Bilancio 2022, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto in commento sono le imprese:

  • operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato, nei   dodici   mesi precedenti la data di pubblicazione del Decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e dal codice ATECO 10.71.20  (Produzione di pasticceria fresca): essere regolarmente costituite  ed  iscritte come attive nel Registro  delle  imprese  da  almeno  dieci  anni  o, alternativamente, aver acquistato , nei  dodici  mesi  precedenti  la data di pubblicazione del richiamato Decreto, prodotti  certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale  dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione.

Sono, in ogni caso, escluse dall'agevolazione in commento, le imprese nei cui confronti sia stata applicata una sanzione interdittiva.

Si evidenzia che, i requisiti in possesso dalle imprese devono essere attestate dalle stesse tramite presentazione, all'atto della domanda del contributo, di DSAN (dichiarazioni sostitutive atto di notorietà).

Spese ammissibili

Le spese rientranti nel contributo riguardano principalmente le spese relative alla remunerazione lorda attinente all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

I citati soggetti, devono, comunque, essere in possesso di determinati requisiti, ossia:

  • aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni;
  • non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

Sul punto si sottolinea che, i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentono, la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.

Il contributo concedibile si sostanzia in un contributo in conto capitale pari al 70% delle spese totali ammissibili e, comunque, non superiori ad euro 30.000,00 per ciascuna impresa richiedente. I summenzionati contributi sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.

Presentazione delle domande

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 21 ottobre 2022, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitali: www.invitalia.it

Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione alla quale deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti.

La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i 30 giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.  

Alla citata richiesta, l'impresa deve allegare:

  • elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato;
  • relazione tecnico-illustrativa sull'attività svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione;
  • copia del titolo di studio per ciascuna delle risorse professionali;
  • copia delle buste paga relative al personale assunto;
  • documentazione atta ad attestare la piena tracciabilità delle spese sostenute dall'impresa.

Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.

Anticipo dei contributi

L'articolo 10 del Decreto 21 ottobre 2022, chiarisce che, è consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.p.c. e la sua operatività   entro   quindici   giorni   a    semplice    richiesta dell'amministrazione.

Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l'impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:

  • 1/3 del contributo concesso ai sensi dell'art.  8, comma 4, al termine del primo anno del contratto di apprendistato;
  • 2/3 del contributo concesso ai sensi dell'art.  8, comma 4, al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l'impresa abbia già richiesto il pagamento dell'acconto di cui sopra l'importo previsto nel primo periodo è ridotto a 1/3.

Si evidenzia, infine, che in qualunque fase dell'iter agevolativo, il Ministero può effettuare dei controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. Pertanto, ai fini del controllo documentale   deve   essere   tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta   la   documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

Nel caso in cui il Ministero revoca l'agevolazione, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, mediante il versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello Stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.

Fonte: Decreto 21 ottobre 2022

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