venerdì 23/12/2022 • 06:00
In attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 ottobre 2022, finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
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Come ampliamente trattato dalla Legge di Bilancio 2022, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto in commento sono le imprese:
Sono, in ogni caso, escluse dall'agevolazione in commento, le imprese nei cui confronti sia stata applicata una sanzione interdittiva.
Si evidenzia che, i requisiti in possesso dalle imprese devono essere attestate dalle stesse tramite presentazione, all'atto della domanda del contributo, di DSAN (dichiarazioni sostitutive atto di notorietà).
Spese ammissibili
Le spese rientranti nel contributo riguardano principalmente le spese relative alla remunerazione lorda attinente all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.
I citati soggetti, devono, comunque, essere in possesso di determinati requisiti, ossia:
Sul punto si sottolinea che, i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentono, la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Il contributo concedibile si sostanzia in un contributo in conto capitale pari al 70% delle spese totali ammissibili e, comunque, non superiori ad euro 30.000,00 per ciascuna impresa richiedente. I summenzionati contributi sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.
Presentazione delle domande
I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 21 ottobre 2022, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitali: www.invitalia.it
Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione alla quale deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarità delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti.
La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i 30 giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato.
Alla citata richiesta, l'impresa deve allegare:
Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, il Ministero procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria.
Anticipo dei contributi
L'articolo 10 del Decreto 21 ottobre 2022, chiarisce che, è consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.p.c. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
Nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l'impresa beneficiaria può richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a:
Si evidenzia, infine, che in qualunque fase dell'iter agevolativo, il Ministero può effettuare dei controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. Pertanto, ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.
Nel caso in cui il Ministero revoca l'agevolazione, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, mediante il versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello Stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca.
Fonte: Decreto 21 ottobre 2022
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