venerdì 23/12/2022 • 06:00
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32680 del 7 novembre 2022, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al dirigente per aver retrodatato e modificato il contenuto di un patto di stabilità, introducendo previsioni gravose per la società.
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È legittimo il licenziamento del dirigente apicale che abbia, con la connivenza di un amministratore delegato privo di idonei poteri e senza aver coinvolto il consiglio di amministrazione, alterato il contenuto di un patto di stabilità retrodatandolo e inserendo previsioni a sé favorevoli e gravose per la società. Nessun rilievo ha la circostanza per cui nell’ambito del procedimento disciplinare fossero state contestate al lavoratore diverse condotte inadempimenti. È sufficiente, infatti, che il giudice accerti che uno degli inadempimenti, singolarmente considerato, è idoneo a giustificare la lesione irreparabile del vincolo fiduciario tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, neppure in via provvisoria. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32680 del 7 novembre 2022. Il caso di specie Un dirigente, con ruolo di responsabile delle risorse umane, è stato licenziato, all’esito di un procedimento disciplinare, per avere, tra le altre condotte, elaborato un patto di stabilità, con la connivenza di un amministratore delegato, a sé favorevole ed estremamente gravoso per la società. Il dirigente aveva impugnato il licenziamento contestando l...
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