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martedì 20/12/2022 • 06:00

Fisco Previsto un contributo straordinario contro il caro bollette

Le novità del Modello IVA 2023

Con comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2022 è stata resa nota la bozza del Modello IVA 2023 (riferito all'anno d'imposta 2022), unitamente alle relative istruzioni, che dovrà essere trasmesso per via telematica tra il 1° febbraio 2022 ed il 2 maggio 2023.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Tra li principali novità previste per il 2023, sisegnala sia l'inserimento nel Modello 2023 del nuovo quadro CS che consentirà, ai soggetti passivi del “contributo straordinario contro il caro bollette” previsto dall'art. 37 del D.L. 21/2022 (v. anche il Provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17.6.2022), di osservare l'adempimento dichiarativo e l'inserimento, nel quadro VO, della casella n. 2 che consente ai soggetti indicati di comunicare all'Agenzia delle Entrate la revoca dell'opzione, precedentemente espressa, di applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Il nuovo quadro CS

Con il nuovo quadro CS, finalizzato a “contenere per le imprese ed i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico”, è previsto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario in capo ai seguenti soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di:

  • produzione di energia elettrica
  • produzione di gas metano
  • estrazione di gas naturale
  • rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi
  • importazione (per rivendita) a titolo definitivo di energia elettrica, di gas naturale o di gas metano, di prodotti petroliferi o di introduzione nel territorio italiano detti beni provenienti da altri Stati dell'UE.

Il contributo è escluso solo per quei soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

La base imponibile del contributo è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, indicato nelle LIPE (Modello Comunicazione liquidazioni periodiche IVA) presentate ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 78/2010, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.

Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui l'incremento in oggetto sia superiore ad euro 5.000.000 ed è escluso in caso incrementi inferiori al 10%.

Al ricorrere dei due requisiti ora indicati, è dovuto un contributo pari al 25% (da indicare nella colonna 3 del rigo CS1) di tale incremento, liquidato e versato in due rate con modello F24 (v. l'art. 17 D.Lgs. 241/1997), secondo le modalità di versamento indicate al punto 3.1 del Provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17.6.2022:

  • la prima di acconto pari al 40%, che andava versata entro il 30 giugno 2022;
  • la seconda a saldo, che andava versata entro il 30 novembre 2022.

Adempimenti dichiarativi

In tema poi di adempimenti dichiarativi, nel Provv. 221978/2022 citato è previsto che i soggetti passivi tenuti a versare il contributo assolvano tale adempimento con la dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023, mediante la compilazione del rigo CS1.

Per i soggetti passivi che partecipano ad un Gruppo IVA tali adempimenti sono assolti dal rappresentante del gruppo con la dichiarazione IVA di gruppo da presentare nell'anno 2023, previa ricezione da ciascun “membro” dei dati da inserire nonché delle informazioni utilizzate per il calcolo del contributo, mediante la compilazione dei righi da CS2 a CS40 riservati ai soggetti partecipanti al gruppo.

Nello specifico, nel rigo CS1, la colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle LIPE presentate per i periodi di riferimento. In tali casi, l'importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo deve essere indicato in colonna 2.

Rientrano in questa fattispecie i soggetti passivi:

- che hanno indicato le operazioni attive e passive nei mesi di aprile 2021 e/o 2022 insieme alle comunicazioni periodiche del secondo trimestre dell'anno di riferimento;

- che hanno iniziato l'attività nel corso del primo periodo di riferimento (1.10.2021 - 30.4.2022), per i quali il contributo è dovuto confrontando dati omogenei (v. Circ. Entrate n. 22/2022);

- che hanno escluso dai saldi, nei periodi di riferimento, le operazioni IVA prive dei requisiti di territorialità (art. 7 ss. del DPR 633/72);

- che hanno inviato, corretto o integrato i dati omessi, incompleti o errati nelle LIPE, mediante la compilazione del quadro VH;

- che hanno aderito ad un Gruppo IVA negli anni 2020 o 2021 ma che nel 2022 non ne fanno parte.

La colonna 4 va compilata per chiedere il rimborso dei versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto.

La colonna 5 va compilata indicando il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione.

In base al c. 6, dell'art. 37, del D.L. n. 21/2022, ai fini della riscossione del contributo, dell'accertamento e delle relative sanzioni, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia IVA di cui al DPR 633/1972.

L'ulteriore novità è relativa alla modifica del rigo VO35 (Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi), la cui Casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti anche l'attività enoturistica che hanno optato per la detrazione dell'IVA e la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfettaria dell'IVA (tale opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca), mentre la Casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

Per il regime IVA delle attività enoturistiche, la legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 502-505 della L. 205/2017) ha previsto la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria sulla base dell'art. 5, c. 2, della L. n. 413/1991 (disposizioni previste per le attività di agriturismo), quale regime fiscale naturale di tali imprese, mentre la legge di bilancio 2020 n. 160/2019, all'art.1, c. 513 e 514, ha poi esteso tale regime anche all'attività oleoturistica, con l'inserimento del Rigo VO36 nel Modello IVA per il 2020.

Il sistema di determinazione forfettaria dell'IVA (previsto anche ai fini delle imposte dirette con l'applicazione di un coefficiente di redditività pari al 25%) prevede che l'imposta si determini per differenza, applicando la detrazione forfettaria del 50% all'IVA relativa alle operazioni imponibili registrate o soggette a registrazione nel periodo d'imposta considerato.

Tale regime si applica esclusivamente a quel soggetto che l'art. 295 della Direttiva IVA 2006/112 (v. anche l'art. 34-bis del DPR IVA 633/1972) definisce “produttore agricolo”, e che “svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica”, e che, inoltre, risponde ai requisiti indicati nel D.M. del 12.3.2019.

In argomento si segnala che, in relazione all'attività oleoturistica, che condivide con l'attività enoturistica il regime forfettario dell'IVA, nulla è cambiato rispetto al Modello IVA 2022 (per il 2021) e non è stata creata un'analoga casella 2 al fine della revoca dell'opzione.

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa scegliendo una delle seguenti opzioni:

a) direttamente dal dichiarante;

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);

d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

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