Nel caso esaminato, nell'anno d'imposta 2011, una società a responsabilità limitata aveva superato il limite all'epoca vigente (pari ad € 516.456,90) per l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al periodo 2009/2010 con i debiti erariali. L'Agenzia delle Entrate emetteva quindi il relativo avviso di contestazione, recuperando a tassazione la differenza di credito eccedente il limite ed irrogando le corrispondenti sanzioni ed interessi.
Dopo un primo grado di giudizio favorevole all'Amministrazione Finanziaria, in sede d'appello i giudici della Commissione Tributaria Regionale accoglievano le ragioni della società, riconoscendo l'incompatibilità tra i limiti massimi annuali di compensazione del credito previsti dall'art. 34 L. 388/2000 con la VI Dir. 2006/112/CE.
La controversia proseguiva dinnanzi la Corte di Cassazione.
La questione
Preliminarmente, occorre ricordare che l'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97 riconosce la possibilità di compensare nel modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
In particolare:
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Il credito IVA emergente dalla liquidazione periodica può essere richiesto a rimborso, oppure utilizzato in compensazione orizzontale tramite Mod. F24. A tal fine, il contribuente deve soddisfare nel trimestre di riferim..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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