lunedì 02/01/2023 • 06:00
È legittima la sanzione amministrativa del 30% in caso di superamento dei limiti di compensazione dei crediti IVA. Tuttavia, se la compensazione concretamente effettuata rientra nei limiti di legge, ancorché quest’ultimi siano stati introdotti da una norma successiva, il comportamento non è sanzionabile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione n. 35385.
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Nel caso esaminato, nell'anno d'imposta 2011, una società a responsabilità limitata aveva superato il limite all'epoca vigente (pari ad € 516.456,90) per l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al periodo 2009/2010 con i debiti erariali. L'Agenzia delle Entrate emetteva quindi il relativo avviso di contestazione, recuperando a tassazione la differenza di credito eccedente il limite ed irrogando le corrispondenti sanzioni ed interessi.
Dopo un primo grado di giudizio favorevole all'Amministrazione Finanziaria, in sede d'appello i giudici della Commissione Tributaria Regionale accoglievano le ragioni della società, riconoscendo l'incompatibilità tra i limiti massimi annuali di compensazione del credito previsti dall'art. 34 L. 388/2000 con la VI Dir. 2006/112/CE.
La controversia proseguiva dinnanzi la Corte di Cassazione.
La questione
Preliminarmente, occorre ricordare che l'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97 riconosce la possibilità di compensare nel modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
In particolare:
In questo contesto, l'art. 34 c. 1 L. 388/2000 ha introdotto un limite all'ammontare dei crediti d'imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi del citato art. 17 D.Lgs. 241/97.
In particolare, a decorrere dall'anno 2022, questo limite è fissato nella misura di € 2 milioni (art. 1 c. 72 L. 234/2021) e:
Accanto alla sopra citata disciplina, per quanto di interesse al caso in esame, occorre altresì ricordare che l'art. 3 c. 1 D.Lgs. 472/97 riconosce il c.d. “principio del favor rei” in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
In forza di questo principio, sia la norma che introduce una sanzione sia quella che ne rende più gravosa una già esistente non possono operare in via retroattiva (si veda: Circ. Min. 10 luglio 1998 n. 180/E). Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, occorre confrontare le norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto di tutte le circostanze (aggravanti, attenuanti o esimenti), e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore. Il principio del favor rei può essere derogato da una fonte del diritto primaria che ne statuisca l'inapplicabilità e l'unico limite alla sua applicazione può derivare dalla definitività dell'atto (pertanto, nel caso in cui le sanzioni siano già state irrogate ma l'atto non sia ancora definitivo, il contribuente ha diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto alla legge sopravvenuta, oppure al ricalcolo del dovuto).
La soluzione giuridica
Nell'ordinanza in commento, la Suprema Corte, dopo avere preliminarmente verificato che, nel caso specifico, il credito IVA della società utilizzato in compensazione, anche se oltre il limite normativamente previsto, era certo ed esistente e ricordato che l'art. 34 L. 388/2000, sancendo un limite massimo di compensazione dei crediti IVA con i debiti relativi ad altre imposte, ha la finalità di non squilibrare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale, ha concluso che:
Osservazioni
Il principio espresso nell'ordinanza in esame è da accogliere con favore e consolida l'indirizzo interpretativo favorevole all'applicazione del principio del favor rei per la verifica del superamento del limite alla compensazione dei crediti fiscali.
La Corte di Cassazione si era già occupata in diverse occasioni della vicenda relativa all'applicabilità del favor rei in ambito tributario, riconoscendone l'applicazione, ancorché con interpretazioni non sempre univoche, in caso di superamento del limite di compensazione dei crediti erariali e previdenziali (in senso favorevole al contribuente si ricordano: Cass. 10 maggio 2022 n. 14795; Cass. 30 giugno 2021 n. 18367; Cass. 23 febbraio 2021 n. 4806 e Cass. 8 giugno 2018 n. 14968. In senso contrario: Cass. 8 ottobre 2013 n. 22833 e Cass. 22 ottobre 2019 n. 26926). Occorre considerare che, allo stato attuale, a seguito dell'innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA, l'ambito della condotta punibile con l'applicazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471/97 si è ristretto. Infatti, l'applicazione della sanzione del 30% è ora circoscritta alle ipotesi di omesso versamento di importi eccedenti il tetto di € 2 milioni.
Il superamento di questa maggiore soglia dovrà quindi essere verificato per tutti i processi ancora in corso, così da invocare, ove possibile, il regime sanzionatoriopiù favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del favor rei.
Fonte: Cass 1° dicembre 2022 n. 35385
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Il credito IVA emergente dalla liquidazione periodica può essere richiesto a rimborso, oppure utilizzato in compensazione orizzontale tramite Mod. F24. A tal fine, il contribuente deve soddisfare nel trimestre di riferi..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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