giovedì 15/12/2022 • 06:00
Al fine di potenziare la ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2022 il Decreto 20 ottobre 2022.
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Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico è stato istituito con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), dove al comma 951 dell'unico articolo, è stato chiarito che, il summenzionato fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.
Sul punto è doveroso ricordare che, ai sensi dell'articolo 42 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'ENEA è stata autorizzata alla costituzione di una fondazione di diritto privato denominata “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici. Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.
Modalità di intervento del fondo
Le modalità di intervento del fondo, previste, appunto, dal Decreto 20 ottobre 2022, si basano principalmente su determinate procedure che garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso alcune modalità di intervento, ossia:
Le citate modalità di intervento, qualora ne ricorrano i presupposti, possono operare in modo concorrente, con facoltà di ammettere una singola iniziativa a beneficiare delle diverse forme di sostegno ivi previste anche in combinazione tra loro.
Indipendentemente dalle modalità di intervento, non sono ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico i soggetti:
Realizzazione degli investimenti
L'articolo 6 del Decreto 20 ottobre 2022, dispone che, il Fondo in commento, può realizzare investimenti diretti e indiretti in favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo e imprese che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico, ponendo in essere interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant anche contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese e dei progetti da sostenere. In funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'impresa beneficiaria, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico interviene, per ciascuna impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
Si evidenzia che, gli interventi possono essere effettuati, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti Stato, dalla Fondazione Enea tech e biomedical sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea.
Settore biomedico
Gli interventi volti al finanziamento e al sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico, si rivolgono appunto alla promozione della menzionata attività, realizzata attraverso:
È doveroso sottolineare che, il Fondo in questione promuove, inoltre, la creazione di poli di alta specializzazione al fine di realizzare una sinergia tra istituzioni scientifiche pubbliche e private, riunendo attori della ricerca di impresa e creando un ambiente di supporto alla produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali. A tal fine, il Fondo sostiene:
L'evidenziato sostegno è prestato attraverso la sottoscrizione di accordi con Amministrazioni Pubbliche, enti di ricerca, imprese, fondazioni e organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalità, con i quali sono definiti i reciproci impegni e le risorse rese disponibili. Tali accordi, possono prevedere la concessione di aiuti alle imprese, nel rispetto della pertinente disciplina Europea in materia di Aiuti di Stato, nonché forme di acquisizione di prodotti e servizi innovativi anche ai sensi del codice dei contratti pubblici. Il sostegno alla creazione dei poli può, altresì, essere prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni.
Infine il Decreto 20 ottobre 2022, ricorda che, per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato o di affidamenti pubblici, il polo interessato dal progetto potrà promuovere:
Fonte: Mise, Decreto 20 ottobre 2022 (G.U. 12 dicembre 2022)
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