mercoledì 14/12/2022 • 06:00
Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini Green” potranno essere presentate dal 1° gennaio 2023. Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono maggiorati del 30% rispetto a quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari.
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con la Circolare 410823 del 6 dicembre scorso, ha fornito le istruzioni finalizzate alla corretta attuazione dell'intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura “Nuova Sabatini Green”, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
La Circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.
Le disposizioni della summenzionata Circolare, si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
In merito, invece, alle domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella Circolare direttoriale 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni contenute al punto 13 della nuova Circolare del 6 dicembre 2022.
Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'idonea certificazione ambientale di processo, oppure di prodotto sui beni oggetto dell'investimento o di un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.
Beneficiari e finanziamento
Preme evidenziare anzitutto come, delle agevolazioni in commento, possono beneficiare le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti indicati al punto 4.1 della Circolare, tra i quali essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese.
Le sopra citate PMI, al momento della presentazione della domanda, devono avere la sede legale o un'unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell'UE e che, alla data di presentazione della domanda, non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Il finanziamento, dev'essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla convenzione (stipulata tra il MISE, sentito il MEF, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti) e, lo stesso, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le caratteristiche indicate al punto 5.2 della Circolare: dev'essere deliberato a copertura del programma d'investimento e fino al 100% dello stesso ed avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento, oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva.
Presentazione delle domande
L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:
Come stabilito dalla Circolare del MIMIT, la domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, dev'essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3 della Circolare, inviata esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla citata convenzione.
La suddetta domanda, si redige secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla Circolare e dev'essere sottoscritta, a pena d'improcedibilità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale. La data di apposizione di quest'ultima sul modulo di domanda, dev'essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda d'accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, pena l'improcedibilità della stessa.
Alla domanda di agevolazione, come indicato nella Circolare, si allega la seguente documentazione:
La domanda di agevolazione dev'essere compilata, pena l'improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile al link https://benistrumentali.dgiai.gov.it.
Una volta avvenuta la compilazione della domanda, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto (CUP) associato all'istanza, da riportare nelle fatture elettroniche.
Il soggetto finanziatore, infine, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, dovrà verificarne la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione d'impresa.
Fonte: Circ. MIMIT 6 dicembre 2022 n. 410823
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