martedì 13/12/2022 • 06:00
Il regime fiscale degli enti non commerciali è agevolato sia sotto il profilo delle imposte dirette che delle imposte indirette. Per gli ETS, iscritti al RUNTS, resta in vigore l’attuale regime fiscale fino all’esercizio successivo al ricevimento dell’autorizzazione della Commissione europea.
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Gli enti non commerciali per la disciplina fiscale
Sotto il profilo fiscale gli enti non commerciali (di seguito anche solo “ENC”) sono definiti dall'art. 73 c. 1 lett. c) DPR 917/86 come gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, laddove per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (art. 73 c. 4 e 5 DPR 917/86).
Questa definizione è stata poi ribadita dalla Circ. AE 12 maggio 1998 n. 124/E, che al paragrafo 1.1. individua l'ente non commerciale negli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
La stessa nozione è ripresa dal D.Lgs. 460/97 che ribadisce che l'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intesa come attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86, prevista nello statuto o nell'atto costitutivo.
La citata circolare specifica anche che non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell'ENC:
Sotto il profilo della competenza temporale, il Ministero delle Finanze, con la Circ. Min. 12 maggio 1998 n. 124/E, ha chiarito che il riferimento all'"intero periodo di imposta" deve intendersi solo quale proiezione temporale di osservazione, essendo sufficiente, in concreto, che la prevalenza dell'attività commerciali, ai fini della perdita del requisito della non commercialità, sussista per la maggior parte del periodo di imposta.
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal legislatore fiscale (artt. 143 e ss. TUIR), è dunque necessario non avere come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale intesa come l'esercizio per professione abituale, sebbene non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., ossia attività:
Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
La perdita della qualifica di ente non commerciale
Qualora l'ENC non dovesse rispettare i requisiti previsti dalla normativa fiscale, ossia qualora esercitasse prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta, passerebbe alla natura di ente commerciale. Tale mutamento produrrebbe i suoi effetti immediati già dall'esercizio in cui si verifica il citato superamento ed ha effetto anche ai fini IVA (Circ. Min. 12 maggio 1998 n. 124/E) sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo fiscale.
L'obbligo di natura contabile delineato dalla Ris. AE 24 giugno 2010 n. 58/E
Con la Ris. AE 24 giugno 2010 n. 58/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicazione dell'art. 20, “Scritture contabili degli enti non commerciali”, terzo comma, del DPR 600/73, secondo cui gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, ai sensi dell'art. 109 bis TUIR (ora art. 145), che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a:
assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 DPR 600/73 secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 L. 662/96. La citata Circolare spiega, che le modalità con le quali tali soggetti devono attualmente adempiere agli obblighi contabili, non sono cambiate a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 c. da 165 a 170 L. 662/96, con l'entrata in vigore dell'art. 1 c. 116 L. 244/2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
La norma abrogata, infatti, prevedeva uno speciale regime contabile semplificato destinato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo di minori dimensioni e quindi non attinente agli enti non commerciali che presentano le caratteristiche previste dall'art. 20 c. 1 DPR 600/73. Tali soggetti, ossia gli ENC, restano, quindi, obbligati:
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 25 c. 1 L. 133/99), che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/91, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'art. 74 c. 6 DPR 633/72, e successive modificazioni.
Per poter beneficiare di tale agevolazione l'ASD deve comunicare l'opzione al concessionario di cui all'art. 17 DPR 640/72, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intende fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del DPR 442/97; l'opzione ha effetto fino a quando non viene revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
Le ASD sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui al DPR 600/73 e successive modificazioni e dagli obblighi di cui al titolo II del DPR 633/72, ma devono rispettare una serie di norme che regolano la gestione contabile della loro attività, dettate dall'art. 2 L. 398/91, in particolare devono:
Con riferimento alle imposte dirette, in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 6% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
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Fioranna Negri
- Dottore commercialista e revisore legale - BDO Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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