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lunedì 05/12/2022 • 06:00

ODCEC MILANO Doveri di segnalazione

Collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi

Il Collegio Sindacale riveste un ruolo primario all'interno dello strumento della composizione negoziata della crisi. Già prima dell'accesso allo strumento di composizione negoziata della crisi, al collegio sindacale vieni riservato il dovere di segnalazione all'organo amministrativo, qualora vi sia la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17 CCII. Questo uno dei temi del convegno «Essere organo di controllo oggi in Italia: Mission impossible»? organizzato da ODCEC Milano il 5 dicembre. 

di Francesco Puccio - Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC

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Tale previsione normativa presuppone a carico del Collegio Sindacale la necessità di poter verificare che la società sia dotata di adeguati assetti amministrativi al fine di poter monitorare adeguatamente l'emersione di segnali indicativi dello stato di crisi della società.

Da questo punto di vista il contenuto dell'articolo 3 del CCII rappresenta una utile indicazione relativamente al giudizio dell'efficacia degli adeguati assetti adottati dall'azienda.

La sollecitazione all'organo amministrativo ad assumere iniziative può nascere anche dalle segnalazioni di cui il Collegio è destinatario da parte dei creditori pubblici qualificati (art.25novies al superamento di determinate soglie di versamenti omessi), e da parte degli istituti di credito (art.25decies in caso di modifiche agli affidamenti in essere).

Una volta che l'azienda ha avuto accesso alla composizione negoziata della crisi, il Collegio Sindacale è chiamato a compiere attività di ausilio all'Esperto nominato nelle valutazioni che lo stesso è chiamato a compiere, in merito alla perseguibilità del risanamento e all'attendibilità del contenuto del piano.

In particolare, il collegio sindacale deve:

  • comunicare all'Esperto un giudizio in merito all'affidabilità e all'adeguatezza della situazione contabile della società (segnalando eventuali rettifiche da compiere);
  • fornire ogni tipo di informazione che l'esperto ritenesse utile o necessaria ai fini delle valutazioni;
  • esprimere un giudizio in merito alle informazioni che l'imprenditore ha comunicato all'esperto con riferimento alle cause della crisi ed alla coerenza delle stesse con le manifestazioni esteriori dello squilibrio.

Trattative

Nel periodo di svolgimento delle trattative, il Collegio Sindacale, che sarà informato dall'Esperto su eventuali atti o pagamenti straordinari compiuti dall'imprenditore ai sensi dell'art.21 c.3 CCII, mantiene i tradizionali compiti di vigilanza, prestando particolare attenzione al fatto che la gestione nelle more delle trattative non crei pregiudizio alla sostenibilità economico finanziaria dell'attività, anche in considerazione di eventuali atti o pagamenti straordinari che dovessero essere compiuti dall'imprenditore

Occorre ricordare, infine, che avendo accesso alla piattaforma telematica, il Collegio Sindacale ha l'onere di analizzare tutti i dati ed i documenti presenti comunicando all'esperto eventuali osservazioni.

Appare evidente, in conclusione, che il Sindaco di una società sottoposta alla composizione negoziata della crisi, oltre a mantenere i consueti doveri di vigilanza, dovrà prestare attenzione alle ulteriori attività richieste dal Codice della Crisi la cui inosservanza potrebbe dare origine a nuovi profili di responsabilità.

Essere Organo di controllo oggi in Italia: «Mission impossible»?"

Convegno organizzato da ODCEC Milano, con l'Ordine degli avvocati di Milano e con l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti Contabili Nazionale e di Milano, il 5 dicembre 2022, presso l'Aula Magna del Tribunale di Milano.

Consulta qui il programma dell'evento.

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