lunedì 05/12/2022 • 06:00
il Decreto Aiuti quater che indica le modifiche apportate alle misure urgenti proposte dal Governo a sostegno dell'economia nazionale per contrastare i vertiginosi aumenti dei costi delle fonti energetiche, confermando le misure contro il caro energia a sostegno di tutto il sistema economico nazionale, compreso il mondo degli enti del Terzo settore.
Ascolta la news 5:03
Il precedente Decreto Aiuti ter introduceva dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'approvvigionamento delle fonti energetiche, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica e gas naturale, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Il decreto Aiuti ter disciplinava anche l'utilizzo di tali crediti d'imposta stabilendo che:
Nel processo di conversione in legge del Decreto Aiuti ter il legislatore ha modificato il comma 1 dell'art. 8 per prevedere una politica di sostegno anche per gli ETS attraversi l'istituzione di:
Le novità del Decreto Aiuti quater
Il Decreto aiuti quater è stato pubblicato il 18 novembre sulla G.U. n. 270 ed è entrato in vigore il 19 novembre 2022, ha l'obiettivo di destinare i fondi ad “interventi di mitigazione degli effetti negativi dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici su famiglie, imprese ed enti, nonché ad altre misure inerenti al settore dell'energia”, come pubblicamente riportato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (Nota di aggiornamento del DEF del 9 novembre 2022).
Tra le principali novità ricomprese nel Decreto Aiuti quater rispetto al precedente Decreto Aiuti ter risultano essere:
Inoltre il Decreto Aiuti quater ha deliberato un maggiore stanziamento di fondi a favore degli ETS pari a complessivi euro 100 milioni, di cui (i) euro 50 milioni sono destinati alle strutture che accolgono anziani, non disabili. Il Decreto infatti allarga i possibili beneficiari dell'agevolazione fiscale inserendo le attività socio-assistenziali insieme a quelle socio sanitarie ed estendendo gli aiuti anche ad ex IPAB, associazioni e fondazioni che operano a favore di persone anziane e (ii) gli altri 50 milioni di euro si aggiungono al fondo destinato a favore degli ETS in genere, non ricompresi nei precedenti.
In altre parole, il precedente fondo stanziato per euro 120 milioni sale a euro 170 milioni, mentre sale a euro 100 milioni il fondo originariamente stanziato per euro 50 milioni a beneficio degli ETS che non erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.
Infine, una novità di rilievo è rappresentata dalle modifiche apportate alla normativa del c.d. “superbonus 110%”, di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 34/2020. Il Decreto Aiuti quater riduce l'aliquota del beneficio fiscale dal 110% al 90 % per i lavori di efficientamento energetico svolti nel 2023. Resta in vigore l'aliquota del 110%, per coloro che hanno precedentemente deliberato l'intervento e hanno presentano entro il 25 novembre la comunicazione di inizio lavori asseverata (“CILAS”). L'aliquota poi scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 come era già normato in precedenza.
Tale agevolazione risulterebbe riconosciuta nella stessa misura anche organizzazioni di volontariato (“ODV”) e delle associazioni di promozione sociale (“APS”) coinvolte nel processo di trasmigrazione automatico e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (“ONLUS”) di cui al D.LGS. n. 460/1997.
Resterà, invece, la maxi aliquota del 110 per cento solo per gli enti del Terzo settore che gestiscono strutture sociosanitarie, ossia il superbonus continuerà a valere nella misura originaria del 110%, fino al 2025, per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali (art. 9, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 176/2022). La norma originaria (art. 119, comma 10-bis, D.Lgs. n. 34/2020) però, come è noto, pone come condizione per poter agevolare di tale beneficio che:
Si ricorda infine che il 29 novembre scorso, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare n. 36/E che ripercorre tutto l'iter normativo dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prendendo in esame il Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), il Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e il Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater) e le risoluzioni adottate per istituire i codici tributi necessari all'utilizzo di tali crediti di imposta o alla loro cessione.
La citata Circolare espone poi in modo dettagliato le modalità del calcolo semplificato relativo ai crediti d'imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore”, con le spiegazioni di alcune casistiche particolari.
E' utile ricordare che il calcolo è a carico del venditore, il quale entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.
Sul punto l'Agenzia delle entrate richiama quanto chiarito dall'ARERA nel suo comunicato del 7 ottobre 2022, la quale sottolinea che in considerazione del fatto che il Decreto Aiuti non stabilisce uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d'imposta, “i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del Decreto Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente” ai 60 giorni normativamente previsti.
Infine, prima di rispondere alcuni quesiti specifici, l'Agenzia delle entrate ricorda quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Aiuti-quater, ossia che i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre) nonché relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre) sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all'Agenzia delle entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, «a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito», con le modalità di comunicazione che saranno definite dalla stessa Agenzia delle entrate.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.