lunedì 12/12/2022 • 06:00
Salvo proroghe, al 31 dicembre 2022 scadono alcune tipologie di bonus edilizi. Alcuni, come il bonus facciate, termineranno la loro esistenza; altre detrazioni, invece, continueranno ad esistere ma con parametri e criteri diversi come quelli afferenti all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'acquisto di mobili, immobili e le nuove unifamiliari.
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La legge di bilancio 2022 ha prolungato l'agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse. Difatti, la Legge n. 234/2021 ha già prorogato la maggior parte dei bonus edilizi, con un orizzonte temporale più ampio (2024) che consente una adeguata pianificazione agli operatori del settore. Tuttavia, attualmente e, salvo “diverse indicazioni/proroghe” da parte del Governo, in bonus in scadenza al 31 dicembre 2022 sono i seguenti.
Bonus facciate
L'agevolazione è stata estesa dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) solo alle spese sostenute nel 2022. Trattasi di agevolazione fiscale che consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è stata riconosciuta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2022. Quindi, a meno che non intervengano proroghe, gli interventi agevolabili dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2022 per fruire dell'agevolazione fiscale riconosciuta in caso di lavori sulle facciate esterne degli edifici. Diversamente, dal 1° gennaio 2023, per le spese sostenute bisognerà attingere agli altri bonus: da quello per le ristrutturazioni per i lavori di pulitura, ritinteggiatura e manutenzione, fino all'ecobonus per gli interventi che comportano anche un risparmio energetico.
Bonus superamento delle barriere architettoniche 75%
La l. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Trattasi di detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 calcolata su un importo complessivo non superiore a 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Salvo proroghe, gli interventi agevolabili dovranno essere terminati entro il 31 dicembre 2022. Tuttavia, in materia, (anche senza proroghe), per il 2023 i contribuenti possono comunque usufruire del Bonus 50% (ristrutturazione edilizia con importo massimo di 96.000 euro); oppure, Bonus 110% (intervento trainato sia da ecobonus che da sismabonus, da valutare in considerazioni delle nuove percentuali indicate dal decreto n. 176/2022).
Bonus Mobili
la Legge di Bilancio 2022, all'articolo 1 comma 37, ha disposto la proroga dei bonus fiscali sulla casa. Tra gli incentivi rinnovati per ulteriori tre anni, e quindi dal 2022 e fino al 2024, vi rientra anche il bonus mobili. Possono fruire del bonus mobili i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e che acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione riconosciuta, pari al 50 per cento delle spese sostenute, potrà quindi essere fruita esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Solo per l'anno 2022 (quindi entro il 31 dicembre 2022), la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro. È comunque possibile usufruire anche per gli anni 2023 e 2024 ma per un importo massimo di 5.000 euro.
Sismabonus acquisti 110%
In argomento sappiamo che il Legislatore ha prorogato di 6 mesi, in presenza di specifiche condizioni del super sisma bonus acquisti 110% (art. 18, comma 4-ter del D.L. n. 36/2022 conv. con la l. n. 79/2022). Nello specifico, intervenendo sull'art. 119, comma 4, secondo periodo, D.L. n. 34/2020, è stato disposto che per gli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022, abbiano: sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato; versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta; ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico; accatastamento dell'immobile almeno in categoria F/4 "unità in corso di definizione. In assenza di proroga, oltre tale data, sarà possibile fruire del sisma bonus ordinario del 75% o dell'85%.
Superbonus unifamiliari
Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 resteranno al 110% per tutti i soggetti beneficiari ancora in gioco (salvo il 90% per il 2023 per chi non ha raggiunto entro 25 novembre le condizioni previste dal d.l. n. 176/2022 come Cilas e delibera condominiale). Inoltre, a seguito delle novità introdotte dal citato d.l. n. 176/2022 (Decreto aiuti quater), occorre precisare che per le unifamiliari, la scadenza del 31 dicembre 2022 è stata prorogata al 30 marzo 2023 a condizione di aver già completato al 30 settembre 2022 il 30% dei lavori complessivi. Per l'anno 2023, invece, la percentuale scende al 90% e, per le unifamiliari, occorrerà rispettare i nuovi paletti: soggettivi (essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare), oggettivi (stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale) e reddituali (reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, non superiore a 15.000 euro).
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