Con la risposta dell'1 dicembre 2022 n. 580, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente all'installazione di un ascensore esterno all'edificio oggetto di interventi di efficienza energetica (art. 119 DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio).
Nel dettaglio, il condominio istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio, rientrante tra quelli ammessi al Superbonus (intervento trainante) nonché un intervento trainato consistente nell'installazione di un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se per l'intervento in questione sia possibile fruire del Superbonus per l'installazione dell'ascensore esterno in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, l'istante chiede di potere optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che il Superbonus spetta anche quando l'installazione è effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento trainante e l'impianto è adiacente allo stesso. Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione dell'agevolazione in oggetto, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento trainante sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio atteso che, ai fini del Superbonus è necessario che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal DM 236/1989 e, dunque, l'intervento possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Ne consegue che, le spese sostenute dai condomini del condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale, sono ammesse al Superbonus.
Fonte: Risp. AE 1° dicembre 2022 n. 580