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venerdì 09/12/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti quater

Il superbonus per gli edifici unifamiliari: esempi di calcolo

Il Decreto-legge n. 176/2022 detta nuove regole per l'utilizzo del Superbonus da parte di persone fisiche, diverse da imprenditori e professionisti. In particolare, il Legislatore ha previsto una nuova finestra temporale per gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli “edifici unifamiliari”.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Le novità introdotte dal DL 176/2022

L'art. 9 del nuovo Decreto Aiuti quater prevede alcune modifiche alla disciplina del Superbonus e, in particolare, delle agevolazioni per le unifamiliari.

Superbonus 110%

La Maxi detrazione del 110% viene prorogata sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori complessivi. Quindi, i proprietari e i soggetti convolti nei lavori sulle unifamiliari avranno una boccata d'ossigeno per completare i lavori, con una proroga di circa 90 giorni.

Superbonus 90%

In questo caso, la possibilità di fruire del Superbonus al 90% riguarda solo i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 (e per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), per cui sono esclusi gli interventi iniziati prima di tale data. Per le unifamiliari, quindi, il Superbonus, sia al 110% che al 90%, è quindi sicuramente escluso per i lavori avviati da ottobre a dicembre 2022. Tuttavia, il Governo ha indicato alcune condizioni da rispettare:

  • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (quindi, in attesa di chiarimenti, restano esclusi dal superbonus del 90% in vigore per l'anno 2023 i titolari di un diritto personale di godimento, come il locatario conduttore, il comodatario e l'utilizzatore di un contratto di leasing);
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del c. 8-bis.1 dell'art. 119 DL 34/2020, non superiore a € 15.000.

Ai fini dell'applicazione del c. 8-bis, terzo periodo, art. 119 DL 34/2020, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12 TUIR, di cui al DPR 917/86, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 TUIR, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.  Cioè:

Numero di parti

Contribuente

1

Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

Si aggiunge 1

Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'art. 12 TUIR, di cui al DPR 917/86, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel c. 2 del medesimo art. 12, in numero pari a:

Un familiare

Si aggiunge 0,5

Due familiari

Si aggiunge 1

Tre o più familiari

Si aggiunge 2

Esempi di calcolo

- reddito per il contribuente con coniuge e due figli a carico:

  • reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • coefficiente di divisione = 3 (1 + 1 per il coniuge + 1 per i due familiari a carico)
  • € 45.000 / 3 = 15.000. In tal caso il contribuente rientra nel perimetro;

- reddito per il contribuente con coniuge e tre figli a carico:

  • reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • coefficiente di divisione = 4 (1 + 1 per il coniuge + 2 per i 3 familiari a carico)
  • € 45.000 / 4 = 11.250. In tal caso il contribuente rientra nel perimetro;

- reddito per il contribuente con coniuge:

  • reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • coefficiente di divisione = 2 (1 + 1 per il coniuge)
  • € 45.000 / 2 = 22.500. In tal caso il contribuente non rientra nel perimetro.

- reddito per i contribuente con 1 familiare:

  • Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • Coefficiente di divisione = 1,5 (1 + 0,5 per il familiare a carico)
  • € 45.000 / 1,5 = 30.000. In tal caso il contribuente non rientra nel perimetro.

- reddito per il contribuente con 5 familiari:

  • Reddito complessivo nucleo familiare anno precedente: € 45.000
  • Coefficiente di divisione = 3 (1 + 2 per i 5 familiari a carico)
  • € 45.000 / 1,5 = 15.000. In tal caso il contribuente rientra nel perimetro.

Contributo per soggetti a basso reddito

L'art. 9 c. 3 DL 176/2022 prevede che al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 119 c. 8-bis e 8-bis.1 DL 34/2020, per gli interventi di cui al c. 8-bis “primo e terzo periodo”, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di € 20 milioni. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In sostanza, l'erogazione di un contributo “dovrebbe” riguardare i contribuenti con reddito non superiore a € 15.000 (calcolato in base ai citati criteri definiti dallo stesso DL Aiuti-quater) per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.

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