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martedì 29/11/2022 • 06:00

Fisco Recupero patrimonio edilizio

Bonus fotovoltaico: indicazioni per compilare il Mod. Redditi

Le agevolazioni connesse al recupero del patrimonio edilizio vanno indicate nel quadro RP del modello Redditi PF 2022. Tra queste, in particolare, gli interventi di fotovoltaico che danno diritto ai bonus ristrutturazione 50%, solare termico 65% e Superbonus 110%.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Bonus fotovoltaico 50%

Al fine di incentivare l'adozione di un'installazione fotovoltaico, per tutto il 2022 2023 e 2024 è stata prorogato il bonus ristrutturazione, il quale prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute, applicabile anche per la fornitura e l'installazione dell'impianto fotovoltaico, in quanto la posa in opera dei pannelli fotovoltaici è un'operazione che ricade nella manutenzione straordinaria. L'incentivo non può coprire una somma superiore a € 96.000. Inoltre, è possibile ottenere l'incentivo anche mediante detrazioni IRPEF. In tal caso, l'incentivo verrà scontato in dieci anni, sempre per un valore equivalente al 50% delle spese. Per ottenere il Bonus Fotovoltaico con il Bonus Ristrutturazione, sono ammesse le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

Bonus fotovoltaico 65% per solare termico

L'ecobonus 65% riguarda i collettori solari, cioè gli impianti di solare termico. La misura, prorogata fino al 31 dicembre 2024, comprende diversi interventi di riqualificazione energetica: per i collettori solari prevede una spesa massima di € 60.000 per unità immobiliare. L'ecobonus 65% comprende le spese di fornitura e posa in opera delle apparecchiature e dell'impianto nonché le spese di manodopera professionale e di documentazione tecnica.

Bonus fotovoltaico 110%

L'installazione di impianti solari (fotovoltaici e termici) rientra anche nel Superbonus 110%, la misura introdotta dal Decreto Rilancio che consente il rimborso del 110% delle spese sostenute per l'efficientamento energetico delle abitazioni. Sia gli impianti fotovoltaici che i pannelli solari termici rientrano tra gli interventi “trainati”. In dettaglio:

  • l'installazione di impianti fotovoltaici per una spesa massima di € 48.000 per unità abitativa oppure di € 2.400  per ogni kw di potenza nominale dell'impianto;
  • l'installazione di sistemi di accumulo per una spesa massima di € 48.000  per unità abitativa oppure di € 1.000 per ogni kw di capacità di accumulo;
  • l'installazione del solare termico viene integrato nell'intervento trainante di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con caldaie a condensazione o a pompa di calore. Per questo intervento la spesa massima è di € 30.000 a villetta, € 20.000 ad appartamento in condomini fino ad otto abitazioni, € 15.000 ad appartamento in condomini con più di otto abitazioni.

Per ottenere le agevolazioni è obbligatorio cedere al GSE l'energia non auto-consumata attraverso l'istituto del regime commerciale del “Ritiro Dedicato”. È inoltre prevista l'erogazione, sempre da parte di GSE, di un incentivo sull'energia elettrica “condivisa” (l'energia immessa nella rete dall'impianto di produzione e contemporaneamente prelevata dai clienti facenti parte della comunità energetica o del condominio).

Modello Reddito PF

In merito al bonus 50%, la detrazione fiscale compete tra gli interventi di ristrutturazione edilizia – quale intervento per il risparmio energetico – di cui all'art. 16-bis TUIR (in RP 41 del modello Redditi PF), da usufruirsi in dieci anni entro il limite stabilito normativamente per tale tipologia di interventi e cioè € 96.000.

In merito al bonus 65%, a pag. 95 della guida, il Fisco precisa che nella sezione IV “Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico” non possono essere indicate le spese sostenute nel 2021 che sono state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici, presente sul sito internet dell'Agenzia. Quanto all'agevolazione 65%, nella tabella indicata nella guida di pag. 95 viene riportato il codice “3” che fa riferimento a “Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari”.

In merito al bonus 110%, come riportato a pag. 87 della guida del fisco, la colonna 2 (tipologia) va compilata solo in caso di “spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021, spese bonus facciate e installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%”.  A questo proposito, la guida del fisco indica i seguenti codici da utilizzare (distinguendo le tipologie):

  • “16” in caso di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all'applicazione dell'aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
  • “17” in caso di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
  • “18” in caso di quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis DL 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020;
  • “19” in caso di quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis DL 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/2020.

Quindi, l'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro RP) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro RP) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche;
  • ove non possibile, conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 9 nella presente sezione del quadro RP);
  • cessione in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo.

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