lunedì 28/11/2022 • 06:00
La Cassazione, nella sentenza n. 33982 del 17 novembre, chiarisce che integra la fattispecie della condotta antisindacale la disapplicazione del contratto collettivo aziendale da parte del datore di lavoro durante la fase delle trattative sindacali per il rinnovo dell'accordo, in presenza di una clausola di ultravigenza.
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Per integrare gli estremi della condotta antisindacale (art. 28 L. 300/1970) è sufficiente che il comportamento datoriale contestato sia oggettivamente lesivo degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte integranti un illegittimo diniego di prerogative sindacali “tipizzate” (ad esempio, violazione del diritto di assemblea o del diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte astrattamente lecite ma idonee, in concreto, a limitare la libertà sindacale.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 33982 del 17 novembre 2022, ha affermato che, qualora nel contratto collettivo disdettato sia presente una clausola di ultravigenza, può ritenersi integrata la fattispecie della condotta antisindacale se il datore di lavoro disapplica unilateralmente l'accordo aziendale durante la fase delle trattative sindacali.
Il caso di specie
Un'organizzazione sindacale ha promosso una causa nei confronti di una società lamentando il carattere antisindacale del comportamento dalla medesima tenuto.
L'organizzazione sindacal
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