giovedì 24/11/2022 • 12:11
Considerato che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l’unione civile, l’atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
redazione Memento
Con la risposta del 24 novembre 2022 n. 573, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di scioglimento giudiziale di unione civile.
Nel dettaglio, l'istante, in qualità di Notaio che redige l'atto, rappresenta che le parti hanno acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, in forza di atto di compravendita ricevuto dallo stesso Notaio. In tale atto, gli stessi hanno dichiarato di essere uniti civilmente, hanno operato la scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni e hanno chiesto di fruire delle agevolazioni prima casa.
Il Notaio istante, facendo presente di dover ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, chiede se sia applicabile l'art. 19 L. 74/87 secondo cui tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che anche allo scioglimento dell'unione civile si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio e la negoziazione assistita.
Anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale è applicabile l'art. 19 L. 74/87 che fa riferimento a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ne consegue che, nel caso di specie, tenuto conto che le parti procederanno a sciogliere giudizialmente l'unione civile, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Infine, in tema di agevolazione prima casa, l'Agenzia delle Entrate ricorda che se il trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione a condizione che il coniuge cedente non provveda all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.
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