Le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscono compenso professionale e come tali assumono rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio; pertanto, occorrerà applicare su tali somme e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto.
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, che è intervenuta in merito alle spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratizio, in particolare per quanto concerne l'applicabilità della ritenuta d'acconto ex art. 21 c. 15 L. 449/97.
il Fisco ha ricordato che la norma stabilisce che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte.
Il Fisco ha precisato che, nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.
In tal senso, la base imponibile della ritenuta è costituita dall'ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse e imposte, visure, ecc. a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
FONTE: Risp. AE 23 novembre 2022 n. 570