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giovedì 24/11/2022 • 06:00

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Le spese di precetto e monitorio costituiscono compenso professionale

L'Agenzia delle Entrate precisa che le somme liquidate per coprire le spese di precetto, monitorio e di esecuzione assumono rilevanza a fini IRPEF per il creditore pignoratizio in quanto costituiscono  compenso  professionale.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscono  compenso  professionale  e  come tali  assumono  rilevanza  ai  fini  Irpef  per il  creditore  pignoratizio; pertanto, occorrerà applicare su tali somme e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, che è intervenuta in merito alle spese  di  precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito  di un  procedimento pignoratizio, in particolare per quanto concerne l'applicabilità della ritenuta d'acconto ex art. 21 c. 15 L. 449/97.

il Fisco ha ricordato che la norma stabilisce che le disposizioni in materia di ritenute alla fonte devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante  pignoramento  anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali deve essere operata una ritenuta alla fonte.

Il Fisco ha precisato che, nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, rientrano anche  le  somme  che  il  lavoratore  autonomo  riaddebita  al  committente  per  il  ristoro  delle  spese  sostenute  per  l'espletamento  dell'incarico,  con  la  conseguenza  che  anche  dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte.

In tal senso, la base imponibile della ritenuta è costituita dall'ammontare dei compensi  percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione  delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto  del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per  pagamenti  di tasse e imposte,  visure, ecc. a condizione comunque che tali  spese  non  siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

FONTE: Risp. AE 23 novembre 2022 n. 570

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