Con il pronto ordini n. 16 del 21 novembre 2022, il presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, ha risposto a un quesito relativo a uno studio associato che intende essere socio di capitale di una STP. Dal momento che al quesito non è stato allegato lo statuto dello studio, si chiarisce quanto segue:
- secondo un orientamento giurisprudenziale, l'associazione tra professionisti costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano, pertanto lo statuto della stessa potrebbe consentire all'associazione di acquisire partecipazioni in società;
- secondo un altro orientamento giurisprudenziale, l'associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti. Aderendo a questa impostazione, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti non può essere attuata.
Si ricorda, infatti, che la partecipazione a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti (art. 10 c. 6 L. 183/2011). Tale incompatibilità si determina anche in presenza di società tra professionisti multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società nella sezione speciale dell'albo (art. 6 c. 1 DM 34/2013).
L'assenza di specificazioni in ordine alla qualifica del socio suggerisce di applicare la regola sull'incompatibilità, determinata dalla partecipazione contemporanea a più società tra professionisti, rispetto a tutti i soci, indipendentemente dal ruolo assunto nella società tra professionisti, senza procedere a distinzione tra soci professionisti, soci per prestazioni tecniche o soci per finalità di investimento.
Il socio professionista può partecipare, sotto altra veste, a società che non siano società tra professionisti, seppur nei limiti di compatibilità con le regole fissate nell'ordinamento professionale di appartenenza. Diversamente dal professionista, che resta in ogni caso vincolato alle regole dell'ordinamento professionale di appartenenza, il socio che non sia iscritto ad albi o ruoli potrà diversificare i propri investimenti in enti che non siano società tra professionisti.
Fonte: PO CNDCEC 21 novembre 2022 n. 16