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venerdì 18/11/2022 • 06:00

Lavoro Centro unico di imputazione giuridica

Il licenziamento collettivo deve coinvolgere l’intero complesso aziendale

La Cassazione, con ordinanza n. 32834 dell’8 novembre 2022, ha confermato la illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, per non avere la società formale datrice di lavoro applicato i criteri di scelta all’intero complesso aziendale, costituito dai lavoratori di entrambe le società.

di Roberta Cristaldi - Avvocato in Milano

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  • Tempo di lettura 5 min.
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Ove sussista una pregnante compenetrazione di mezzi e di attività tra due società, tale da travalicare i limiti della mera sinergia tra imprese, è da ritenere sussistente una unitaria struttura imprenditoriale cui devono essere ricondotti i rapporti di lavoro, senza che possa assumere rilevanza decisiva la verifica sulla effettiva e concreta utilizzazione della prestazione lavorativa in modo promiscuo da parte di entrambe le società. In tale ipotesi, la prestazione lavorativa è da ritenersi, infatti, resa nell'interesse indifferenziato di entrambe le società.

Pertanto, la scelta dei lavoratori da licenziare all'esito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991 deve essere effettuata con riguardo all'intero complesso aziendale, ovvero tenendo conto dei dipendenti di entrambe le società che svolgano mansioni fungibili.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32832 dell'8 novembre 2022, ha confermato la illegittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, per non avere la società formale datrice di lavoro applicato i criteri di scelta all'intero complesso aziendale, costituito dai lavoratori di entrambe le società. È stata, quindi, confermata la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione in servizio e al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità economica fino ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il caso di specie

La vicenda posta all'attenzione della Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice, con ruolo di assistente di volo, che aveva impugnato il licenziamento irrogato da una compagnia aerea all'esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991, ritenendo, sul presupposto della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica tra due (formalmente) diverse compagnie aeree, che la scelta dei lavoratori da licenziare dovesse essere effettuata nell'ambito dell'intero complesso aziendale, ossia mettendo in comparazione tutti i lavoratori con ruolo di assistente di volo alle dipendenze delle due compagnie aeree.

I precedenti gradi di giudizio

La Corte d'appello di Cagliari aveva confermato la sentenza del Tribunale e condannato la società formale datore di lavoro alla reintegrazione in servizio della lavoratrice e al pagamento dell'indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Gli elementi di collegamento tra le due società avevano travalicato, per caratteristiche e finalità, i limiti della mera sinergia tra due consociate, sfociando in una compenetrazione di mezzi e di attività sintomatica della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica dei rapporti di lavoro.

Conseguenza di tale accertamento di fatto è, dunque, la necessità che la procedura collettiva avviata da una soltanto delle due compagnie aeree dovesse coinvolgere i lavoratori dell'unico complesso aziendale scaturito dall'integrazione delle due società.

Le argomentazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata dalle due società. La Suprema Corte ha precisato che i giudici di merito hanno accertato la totale integrazione fra le attività delle due compagnie aeree, tale da non consentire di distinguere, nell'ambito dell'attività prestata dal singolo lavoratore, quanto riferibile all'una o all'altra società.

Ai fini della sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica va valorizzato, tra gli altri elementi, lo svolgimento da parte di una delle due società in favore dell'altra di tutte le attività di gestione amministrativa e finanziaria, di controllo di gestione compresa la pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale, di analisi preventiva e consuntiva per gli investimenti, nonché di gestione delle relazioni industriali e del personale, oltre alla circostanza per cui gli equipaggi di volo fossero costituiti contemporaneamente da dipendenti di entrambe le compagnie aeree.

La Cassazione ha ritenuto priva di pregio la tesi delle due società, secondo la quale, per la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, è necessario dimostrare che l'attività del singolo lavoratore che ha agito in giudizio sia stata promiscuamente utilizzata da entrambi i soggetti giuridici. L'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale, ad opinione della Suprema Corte, dimostra che l'attività del lavoratore è stata resa nell'interesse indifferenziato di entrambe le società, rendendo non decisiva la verifica della concreta ed effettiva utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore.

Dalla sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica consegue, ad opinione della Cassazione, che la procedura di licenziamento collettivo debba essere estesa a tutti i lavoratori in organico dell'unico complesso aziendale e non possa, viceversa, essere limitata ai soli dipendenti formalmente riconducibili all'unica società che ha avviato la predetta procedura.  

Fonte: Cass. 8 novembre 2022, n. 32832

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