sabato 19/11/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti-ter, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, ha previsto un contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura.
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L'articolo 11 del Decreto Aiuti-ter stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura. I criteri e le modalità di assegnazione, saranno definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del citato Decreto.
La disposizione in commento, così come chiarito nella relazione illustrativa, introduce un sostegno economico a beneficio di cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura per fronteggiare le spese di funzionamento, cresciute in maniera rilevante a seguito dell'aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica e di gas. Viene, inoltre, evidenziato, come per tali soggetti, l'incidenza dei costi fissi sia diventata ancora maggiore, rispetto ad altri settori, alla luce dell'onda lunga dei cali di affluenza di pubblico e utenti legata alla pandemia da Covid-19.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 11, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'art. 89, c. 1, del D.L. 18/2020, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 183, c. 2, del D.L. 34/2020 e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'art. 43 del D.L. in commento.
Disposizioni finanziarie
Si evidenzia che, il sopra citato art. 43, reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e ne indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.
Difatti, il c. 1 del medesimo articolo, quantifica gli oneri recati dalle disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 per l'anno 2022, in 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022.
Si evidenzia, infine, con riguardo al contributo oggetto del presente articolo che, lo stesso, non è cumulabile con le altre misure previste dal Capo I del DL 144/2022, in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
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