sabato 19/11/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti quater, D.L.18 novembre 2022 n. 176, pubblicato nella GU 18 novembre 2022 n. 270, ha innalzato la soglia di esenzione dei fringe benefits fino a ben 3.000 euro. La misura offre opportunità ma al tempo stesso evidenzia dubbi e difficoltà, come l'individuazione di quali benefit comprendere nell'esenzione e la gestione del conguaglio di fine anno.
Il nuovo Decreto Aiuti quater (DL 176 pubblicato nella GU 18 novembre 2022), con una manovra quasi a sorpresa, ha stabilito l'innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefits. Proviamo qui a sintetizzare la portata della norma e offrire alcune indicazioni viste le molteplici informazioni diffuse che spesso risultano non corrette e coerenti con la normativa. TUIR e Decreto Aiuti bis La nuova misura necessita, in prima battuta di essere coordinata con due altre previsioni normative: l'art. 51, c. 3, TUIR; l'art. 12 DL 115/2022 conv. in Legge 142/2022. La prima, l'art. 51, c. 3 TUIR, prevede che, normalmente, non concorrono al reddito da lavoro dipendente – e a quello assimilato al lavoro dipendente – quelle somme, valori, beni e servizi corrisposti, ceduti o prestati al dipendente e a suoi familiari, che siano determinati al valore normare e comunque nel comunque nel limite annuo di 258,23 euro. Se tale valore, nel corso del periodo d'imposte dovesse essere superato, tutto quanto riconosciuto ritorna imponibile sia a livello fiscale che contributivo. Nel paniere di 258,23 euro annui, di consueto, si è soliti ricomprendere alcune tipologie di benefits tra le quali, ad esempio, buoni spesa, buoni acquisto, buoni carburanti, doni e regali natalizi, telefonia cellulare ad uso promiscuo, coperture assicurative extra-professionali etc. Nella medesima soglia di esenzione, poi, vengono ricompresi anche i c.d. fringe benefits per: autovetture concesse ad uso promiscuo secondo il parametro dettato dalle tabelle pubblicate annualmente dall'ACI; interessi sui prestiti dalle aziende concessi ai lavoratori nel limite del 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi; i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, assumendo la differenza tra la rendita catastale e le spese rimborsate dal lavoratore; i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente. In tale contesto si inserisce l'art. 12 DL 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) che, con l'intento di offrire un supporto ai lavoratori a seguito dei rincari energetici in corso, stabilisce che la soglia annua di esenzione di 258,23 euro venga innalzata, per il solo 2022, a 600 euro permettendo di annoverare tra i benefit destinatari della deroga impositiva, anche i rimborsi e le somme corrisposti ai lavoratori per il pagamento di luce, acqua e gas. La misura di cui all' art. 11 DL 115/2022 è stata oggetto di una approfondita analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate nella propria Circolare del 4 novembre 2022 n. 35/E alla quale si rinvia per gli aspetti pratici e operativi. La nuova soglia di esenzione Ora, il Decreto Aiuti-quater rivede nuovamente la soglia portando il limite di esenzione a ben 3.000 euro. Ad una prima lettura del testo normativo nulla sembra cambiare rispetto a quanto già previsto dall'art 2 DL 115/2022 se non una rimodulazione dello stesso al fine di sciogliere alcuni dubbi sorti a suo tempo rispetto ad una presunta franchigia totalmente esente di 600 euro e poi diversamente interpretata dalla Circ. del 4 novembre 2022 n. 35/E. Proviamo quindi a sintetizzare la portata della nuova soglia di esenzione così come rivista dal Decreto Aiuti quater. - Per l'anno 2022 non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato dell'energia elettrica e del gas naturale - La scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione. Se vengono superati i 3.000 euro, inoltre, l'importo complessivo ritorna imponibile previdenziale e fiscale, dal primo euro, sia per il carico datore di lavoro che per quello del dipendente ricomprendendo anche eventuali somme e fringe già corrisposti. - Quali somme valori e beni ricomprendere? Tutti quelli ricomprendibili nell'art. 51. c. 3 e c. 4 TUIR. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Buoni spesa Buoni acquisto Buoni carburanti Rimborso e somme per bollette utenze domestiche (luce, acqua gas) Doni e regali natalizi Autovettura in uso promiscuo Cellulare e telefonia mobile ad uso promiscuo Fabbricati concessi in uso abitativo Interessi su prestiti a dipendenti Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente Coperture assicurative extra-professionali Utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale - Chi ne sono i beneficiari? I soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti etc. I benefits possono anche essere riconosciuti a favore del coniuge e dei familiari di cui all'art. 12 TUIR. - Le somme e i beni restano a carico del datore di lavoro che potrà dedurli integralmente dal proprio reddito. Essendo, infatti, i valori e beni attratti alla disciplina di cui all'art. 51, c. 3 del TUIR non rientrano nella nozione di oneri ad utilità sociale che vedrebbe il limite di deducibilità in capo alle aziende al 5x1000 del costo del personale (art. 100 TUIR). - Come erogare il benefit? Attraverso somme, valori, beni, voucher, convenzioni e a seguito di documento comprovante la spesa per il caso delle utenze (es copia bollette per luce, acqua, gas). Inoltre, non è un credito di imposta ma un valore a carico dei datori di lavoro che possono dedurlo dai costi aziendali (ma non è un valore da portare a compensazione o simile) e nemmeno può configurare un valore da portare a “compensazione” in F24. - Validità del limite di esenzione di 3.000 euro? Per tutto e solo il 2022 e purché erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata (saranno necessari ulteriori chiarimenti per i conguagli di fine anno, in particolare per quelle somme e benefit già erogati e che sono stati già assoggettati a tassazione, come le auto ad uso promiscuo). - Possono essere erogati come forma premiale, come welfare, singolarmente ad uno o più lavoratori scelti dal datore / committente ma anche a tutti i lavoratori indistintamente o a categorie omogenee di lavoratori, come ulteriore elemento retributivo concordato con il lavoratore (ponendo comunque attenzione a che non divengano surrogati di elementi retributivi dovuti a seguito di prestazioni, es: minimi, scatti, straordinari, mensilità aggiuntive, Tfr, altre maggiorazioni etc). - Salvo diversi ed ulteriori interventi, rimangono valide tutte le indicazioni ad oggi fornite dall'Agenzia Entrate con la Circ. 4 novembre 2022, n. 35. Dubbi e criticità Stante la bontà della misura da salutare con favore, rimangono però alcuni nodi da scogliere. Ad esempio, quello della ricomprensione nel valore di esenzione di 3.000 euro di quei benefit che ad sino ad oggi sono stati oggetto di imposizione fiscale e contributiva (es. autovettura, immobili ad uso locazione etc). Ad una prima lettura nulla osta ad una interpretazione a favore. Quindi i conguagli di fine anno, quest'anno, vedranno una possibile e cospicua restituzione di somme. Ma vi sarà anche da capire come gestire queste somme a livello contributivo: se sarà sufficiente attuare le consuete procedure previste per i conguagli previdenziali a credito o se invece l'INPS interverrà con ulteriori procedure create “ad hoc”. Tempi di corresponsione. Mentre per un valore anche di 600 euro le aziende si erano già attivate, poiché i benefits dovranno comunque essere riconosciuti (indipendentemente dalla loro “spendibilità”) entro il 12 gennaio 2023 si assisterà, eventualmente, ad una corsa contro il tempo. Molto probabilmente, in tale contesto, i datori di lavoro saranno più propensi a riconoscere rimborsi per utenze domestiche soprattutto in quei casi in cui non vi siano particolari difficoltà nell'individuazione dell'intestatario dell'utenza (cfr Circ. AE n. 35/E). Ma allora ha ancora senso fare welfare? La domanda potrebbe essere certamente lecita. Se una simile misura dovesse essere replicata anche per gli anni futuri molto probabilmente si potrebbe assistere ad una sorte di “morte” del welfare. Difatti il poter spaziare con molti strumenti esenti e con tale ampiezza di esonero impositivo potrebbe far venire meno la necessità di redigere piani di welfare che il più delle volte sono predisposti al fine di ampliare la deducibilità rispetto alle previsioni di cui all'art. 100 TUIR. I rischi di elusione Un così alto valore di esenzione potrebbe invogliare qualcuno a “trasformare” elementi retributivi legati a prestazioni in somme esenti. Anche qui vi è da fare una attenta valutazione propendendo per l'utilizzo della misura in modalità consapevole e soprattutto legale evitando comportamenti che potrebbero sfociare al limite della fraudolenza. Fonte: DL 176/2022 (GU 18 novembre 2022)
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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