Il Decreto Aiuti quater corregge le regole sul welfare aziendale ed innalza il limite per il 2022.
Dalla bozza del decreto approvato dal Governo il 10 novembre scorso, infatti, emerge la modifica dell'art. 12 DL 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 142/2022 con innalzamento da 600 euro a 3.000 euro del limite di esenzione.
Inoltre, emerge una modifica che pare inserita per dare supporto normativo all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sull'agevolazione in parola.
Leggendo la circolare n. 35 del 4 novembre 2022 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto le misure fiscali per il welfare aziendale contenute nel cd. Decreto Aiuti bis, sono emersi infatti dubbi interpretativi proprio sull'aspetto oggetto delle modifiche de iure condendo.
Il documento di prassi interviene per fornire chiarimenti sulla misura agevolativa introdotta dal Decreto Aiuti bis (art. 12 DL 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 142/2022) che ha previsto che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal TU imposte sui redditi (art. 51, co 3, TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
L'Agenzia chiarisce che la misura introdotta è ampia, seppure limitata al periodo d'imposta 2022, e non riguarda solo il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale ma qualsiasi tipologia di beni ceduti e servizi prestati al lavoratore dipendente.
Occorre tuttavia tenere conto che la possibilità di procedere al rimborso delle somme pagate direttamente dal lavoratore riguarda solo per le spese relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; per gli altri beni e servizi prestati è infatti necessario sempre tenere estraneo il lavoratore al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio o fornisce i beni (circolare 15 giugno 2016, n. 28/e).
Il Decreto Aiuti bis e il TU
Prima di entrare su altri aspetti trattati dalla circolare n. 35/e del 4 novembre scorso, va subito evidenziata un'interpretazione invero, a parere di chi scrive, non condivisibile relativamente al rapporto tra l'art. 12 DL 115/2022 e l'art. 51, co. 3, ultimo periodo, DPR 917/1986.
Come si può notare, infatti, è previsto espressamente che l'articolo 12 in parola opera in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, per cui il legislatore pare abbia voluto disciplinare in maniera autonoma la fattispecie introdotta per il 2022 rispetto alla previsione del TUIR.
Per l'Agenzia delle entrate, invece, il legislatore introduce, sostanzialmente, un aumento, per l'anno d'imposta 2022, del valore e un'estensione delle tipologie dei cosiddetti fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Ne deriva – leggendo la circolare – che si applicano le regole generali stabilite dal predetto articolo 51, comma 3, con conseguenti ricadute nel caso di superamento del plafond di 600 euro previsto.
Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, il superamento dei limiti implica l'inclusione del reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
A fondamento di tale interpretazione la circolare cita anche le relazioni illustrativa e tecnica che peraltro non paiono così determinanti a suffragare il ragionamento dell'Agenzia delle entrate.
È sufficiente, infatti, fare una comparazione con le altre misure introdotte nel 2020 e 2021 dal legislatore per aumentare il limite di 258,23 euro previsto dal più volte citato articolo 51 – anche queste citate nelle relazioni - nonché per quella simile relativa ai buoni carburante, per giungere invece ad una interpretazione opposta.
L'art. 112, comma1, DL n. 104/2020, con cui il legislatore ha previsto il raddoppio del limite da 258,23 a 516,46 euro per l'anno 2020 e, per effetto dell'art. 6-quinquies DL n. 41/2021, per l'anno 2021, ha semplicemente previsto l'elevazione dell'importo previsto dal TUIR.
L'art. 12 DL n. 21/2022, con cui è stata invece introdotta l'esenzione per l'anno 2022 dell'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, prevede che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, co. 3, TUIR.
Nel caso invece dell'art. 12 DL n. 115/2022, il legislatore ha chiaramente previsto invece una deroga sic et simpliciter alla disciplina generale prevista del TUIR.
Il superamento del plafond
Per l'Agenzia delle entrate, invece, la deroga «riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.».
La conseguenza dell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate è, come già indicato, che laddove in sede di conguaglio venga superato il limite di 600 euro è necessario procedere alla tassazione dell'intero importo corrisposto, compresa la quota inferiore al suddetto plafond.
Peraltro, come conferma la circolare n. 35/e, l'esenzione introdotta dall'art. 12 DL. 115/2022 costituisce un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto al cd. bonus carburanti.
La gestione e soprattutto il trattamento fiscale (e contributivo, per effetto dell'armonizzazione delle due basi imponibili) rimane dunque separata la con conseguente (ir)rilevanza del superamento del limite di 600 euro a seguito del riconoscimento del bonus carburanti.
In definitiva, nel periodo d'imposta 2022, opereranno per l'Agenzia delle entrate 2 limiti: uno di 600 euro ed uno di 200 euro, entrambi soggetti alla tassabilità dell'intero importo nel caso di superamento del singolo plafond.
Il Decreto Aiuti quater
La questione essere superata tuttavia dal Decreto Aiuti quater che contiene alcune modifiche all'art. 12 per fornire supporto normativo al documento di prassi dell'Agenzia delle entrate.
La bozza del provvedimento approvato dal Governo il 10 novembre scorso, infatti, prevede da un lato l'innalzamento da 600 euro a 3.000 euro dell'importo previsto ma dall'altro limita la deroga all'art. 51 TUIR, esclusivamente alla prima parte del terzo periodo del comma 3.
Ne deriva che invece non si deroga all'imponibilità totale dell'importo che superasse il citato limite.
Se quanto previsto dalla bozza del decreto approvato dall'esecutivo trovasse conferma in sede di pubblicazione in GU, l'interpretazione di cui supra relativa al vigente testo dell'art. 12 DL 115/2022 troverebbe ulteriore supporto, anche se evidentemente sarebbe superata dalla modificazione in parola.
Agevolazione anche per coniuge e familiari
Proseguendo l'analisi della circolare n. 35/e viene ricordato che rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione fiscale anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari individuati dall'art. 12 TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Viene poi chiarito cosa debba intendersi per utenze domestiche, ovvero quelle che riguardano immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari senza ulteriori condizioni in ordine alla residenza o domicilio.
In buona sostanza, è sufficiente che venga sostenuta la spesa per la quale viene richiesto il rimborso o il pagamento.
Rientrano altresì le utenze intestate al condominio per la quota di competenza del singolo condomino a seguito della relativa ripartizione, nonché quelle riaddebitate dal locatore a condizione che non siano forfetizzate.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Passando agli adempimenti del datore di lavoro, occorre conservare la documentazione per eventuali controlli.
In particolare, è necessario acquisire e conservare i giustificativi della spesa o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si attesta il possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari.
Il perimetro temporale è quello previsto dal TUIR cioè il periodo d'imposta 2022 fino al 12 gennaio 2023 per effetto del cd. periodo di cassa allargato.
A tal fine, secondo l'Agenzia delle entrate, rientrano anche le spese per le fatture che saranno emesse nel 2023 (fino al 12 gennaio, evidentemente) purché i consumi si riferiscano all'anno 2022.