venerdì 11/11/2022 • 06:00
La Cassazione afferma che la comunicazione finale alle organizzazioni sindacali da inviare all'esito di un licenziamento collettivo non può che essere unica e deve riportare l'elenco completo dei lavoratori e i criteri di scelta. Al contrario, le organizzazioni sindacali non potranno esercitare un adeguato controllo sull'applicazione dei criteri di scelta.
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La comunicazione finale ex art. 4, comma 9, Legge 223/90 – che va trasmessa dal datore di lavoro ai sindacati e agli enti amministrativi competenti entro sette giorni dalla comunicazione del primo licenziamento, nell'ambito della quale deve essere riportato l'elenco dei lavoratori licenziati e le concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta – non può essere frammentata. Anche nel caso in cui i licenziamenti individuali siano comunicati in periodi temporali differenti, la comunicazione finale deve sempre riportare l'elenco completo di tutti i lavoratori licenziati, affinché risultino rispettati i principi di trasparenza informativa e completezza dei contenuti e sia, quindi, consentito alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi di effettuare un reale controllo sul rispetto della procedura e sulla corretta applicazione dei criteri di scelta.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32114 del 31 ottobre 2022, ha confermato la illegittimità del licenziamento irrogato al dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, confermando la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità economica compresa tra dodic
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