venerdì 11/11/2022 • 06:00
La Cassazione afferma che la comunicazione finale alle organizzazioni sindacali da inviare all'esito di un licenziamento collettivo non può che essere unica e deve riportare l'elenco completo dei lavoratori e i criteri di scelta. Al contrario, le organizzazioni sindacali non potranno esercitare un adeguato controllo sull'applicazione dei criteri di scelta.
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La comunicazione finale ex art. 4, comma 9, Legge 223/90 – che va trasmessa dal datore di lavoro ai sindacati e agli enti amministrativi competenti entro sette giorni dalla comunicazione del primo licenziamento, nell'ambito della quale deve essere riportato l'elenco dei lavoratori licenziati e le concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta – non può essere frammentata. Anche nel caso in cui i licenziamenti individuali siano comunicati in periodi temporali differenti, la comunicazione finale deve sempre riportare l'elenco completo di tutti i lavoratori licenziati, affinché risultino rispettati i principi di trasparenza informativa e completezza dei contenuti e sia, quindi, consentito alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi di effettuare un reale controllo sul rispetto della procedura e sulla corretta applicazione dei criteri di scelta.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32114 del 31 ottobre 2022, ha confermato la illegittimità del licenziamento irrogato al dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, confermando la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità economica compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il caso di specie
La vicenda posta all'attenzione della Suprema Corte trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore avverso il licenziamento intimato dal datore di lavoro all'esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991 e riguardante n. 8 impiegati amministrativi e n. 516 dipendenti con qualifica infungibile di guardia particolare giurata, tra i quali anche il ricorrente.
I precedenti gradi di giudizio
I giudici di merito hanno accolto il ricorso proposto dal lavoratore e dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro all'esito della procedura di riduzione di personale. Il rapporto di lavoro è stato, quindi, dichiarato risolto e il datore di lavoro condannato al pagamento di un indennizzo risarcitorio in favore del lavoratore ex art. 18, commi 5 e 7, Legge 300/70 pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata alla data di cessazione del rapporto.
La Corte d'appello di Messina ha, infatti, rigettato il reclamo proposto dalla società datrice di lavoro, evidenziando che nella comunicazione finale ai sensi dell'art. 4, c. 9, Legge 223/1991 inviata in tre diversi momenti e trasmessa agli uffici amministrativi competenti e alle associazioni sindacali non era stata riportata la specifica indicazione dei lavoratori licenziandi.
Alla violazione della specifica procedura (art. 4, c. 9, Legge 223/1991) - che impone al datore di lavoro di indicare agli enti amministrativi e alle organizzazioni sindacali, entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con indicazione per ciascuno soggetto del nominativo, del luogo di residenza, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta – consegue l'applicazione della tutela indennitaria c.d. “forte”.
Le argomentazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione impugnata dalla società, precisando che la comunicazione finale nella quale non sia riportato l'elenco completo dei lavoratori licenziati e licenziandi e che sia frammentata in diversi momenti non è conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 9, L. 223/1991 e non consente alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi competenti di ricevere informazioni complete.
La Suprema Corte ribadisce che la comunicazione finale non può che essere unica, atteso che essa deve esprimere l'assetto definitivo dei lavoratori di volta in volta licenziati nell'ambito della medesima procedura e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta. In buona sostanza, il principio impone alle imprese, laddove la comunicazione dei licenziamenti all'esito della procedura collettiva non avvenga contestualmente, ma sia frazionata in periodi successivi, di effettuare in ogni comunicazione finale (ex art. 4, comma 9, L. 223/1991) la ricostruzione dei licenziamenti già intimati e di indicare quelli futuri da notificare ai lavoratori nel perimetro della procedura collettiva.
Fonte: Cass. 31 ottobre 2022 n. 32114
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