venerdì 11/11/2022 • 06:00
La giurisprudenza formatasi sui modelli di organizzazione, gestione e controllo testimonia chiaramente come la mera paper compliance sia del tutto inutile per le finalità esimenti previste dal D.Lgs. 231/2001. Solo l’efficace attuazione del modello, infatti, può garantirne l’idoneità in sede giudiziale: a tal fine un ruolo chiave è svolto dall’organismo di vigilanza.
Prova dell'efficacia attuazione del modello organizzativo Il tema della “efficace attuazione” è centrale ai fini di una reale valenza preventiva dei modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Se ne è tornato a parlare con riferimento ad una recente sentenza Cass. 15 settembre 2022 n. 38025 (deposito 7 ottobre), la quale, nel confermare la precedente decisione della Corte di Appello, ha chiosato in maniera secca e incontrovertibile che l'adozione di un modello organizzativo non comporta, quale automatica conseguenza, la “idoneità” del medesimo, a ciò non bastando la “mera nomina” di un organismo di vigilanza. Occorre piuttosto che il modello venga “reso operativo”. Da qui alcune considerazioni sulla corretta declinazione del concetto di “efficace attuazione”, cui fanno espressamente riferimento sia l'art. 6 c. 1 lett. a) sia l'art. 7 c. 2 D.Lgs. 231/2001. Invero, nel caso affrontato dalla citata sentenza, il ricorrente fa riferimento all'adozione, nei tempi previsti, di un “idoneo” modello di organizzazione, con nomina dell'organismo di vigilanza sull'osservanza delle regole interne di condotta da seguire e con l'introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinare. Ciò al fine di ottenere l'attenuante prevista dall'art. 12 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001, ove è previsto che la sanzione comminata all'ente può essere ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tuttavia, il requisito della idoneità non può afferire – se non in astratto – al momento dell'adozione del modello, in quanto deve necessariamente essere valutato nella fase della effettiva attuazione dello stesso. Solo in tale fase, infatti, può essere misurata concretamente l'efficacia delle misure predisposte. Ciò trova conferma anche nel contenuto dell'art. 7 c. 4 D.Lgs. 231/2001, il quale richiede l'esistenza di un duplice requisito: da un lato, una verifica periodica del modello e un'eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; dall'altro lato, l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative indicate. Dunque, l'efficace attuazione deve essere valutata attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti aziendali concreti e il modello astrattamente predisposto, analizzandone la solidità e la funzionalità nella fase di effettiva realizzazione. Si tratta, in altri termini, di raccogliere e interpretare evidenze a supporto dell'asserzione del concreto funzionamento delle misure previste dal modello. Sotto il profilo operativo, l'efficace attuazione del modello 231 è fisiologicamente legata tanto alle attività di diffusione e formazione, quanto al monitoraggio periodico e all'aggiornamento. Per quanto concerne il primo aspetto, la formazione costituisce un aspetto di rilevante importanza ai fini della corretta implementazione del modello, del quale deve essere garantita ampia diffusione attraverso modalità quali la consegna dell'elaborato ai destinatari (con dichiarazione di presa visione), la pubblicazione sull'intranet aziendale e sul sito web dell'ente, l'affissione in bacheca. La nomina e i compiti di controllo dell'Odv Inoltre, in seguito alla definizione delle procedure e dei protocolli che compongono il modello, è opportuno effettuare riunioni informative/formative, nel cui contesto spiegare a tutti i destinatari i contenuti del modello e le prescrizioni da rispettare. L'attività di formazione deve essere personalizzata e differenziata in base al ruolo ricoperto dai diversi soggetti all'interno dell'ente, a seconda che essi siano o meno coinvolti in processi sensibili. Con riferimento al monitoraggio periodico, affinché il principio di efficace attuazione risulti verificato, le procedure e i protocolli stabiliti dal modello devono essere rispettati e aggiornati nel tempo, fermo restando che le valutazioni organizzative, finanziarie, economiche poste alla base dello stesso devono essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, salve evidenti e significative variazioni delle condizioni gestionali. In entrambe le fasi, formazione e monitoraggio, è dirimente l'attività svolta dall'organismo di vigilanza, al quale il legislatore affida il ruolo di “guardiano” del modello: come tale, esso deve essere composto da soggetti che posseggano competenze tecniche e capacità specifiche, nonché dotati di adeguati requisiti di onorabilità e indipendenza. È compito dell'OdV attivarsi tempestivamente affinché il modello sia portato a conoscenza dei suoi destinatari: a tal fine è necessario sollecitare lo svolgimento delle attività di diffusione e formazione che, se omesse, non pongono i destinatari delle procedure in condizione di rispettarle. Laddove tali attività non vengano svolte, oltre a reiterare formalmente la richiesta all'organo amministrativo, l'OdV può rivolgersi al collegio sindacale affinché si attivi nell'esercizio delle proprie funzioni di controllore della legalità. Alo stesso modo è l'OdV che, attraverso verifiche mirate sul modello, attesta il rispetto dei protocolli comportamentali e delle procedure in esso richiamate da parte di tutti i destinatari. A tal fine, oltre alla redazione di verbali e relazioni periodiche in cui viene dato atto delle verifiche effettuate e dei loro esiti, riveste particolare importanza l'acquisizione di flussi informativi, anch'essi a cadenza periodica, che consentono di riscontrare l'adeguatezza del modello e la sua efficace attuazione e, al contempo, di sensibilizzare i destinatari del relativo obbligo, svolgendo un importante ruolo preventivo. In particolare, i flussi informativi – aventi ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello, alla eventuale consumazione di reati – devono pervenire dalle figure aziendali deputate a gestire le attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, indicate nel modello e ritenute in grado di agevolare i compiti di controllo dell'OdV, ponendosi ad integrazione delle informazioni ricavate dalle attività di verifica periodiche. La legge affida all'OdV anche la “cura” dell'aggiornamento del modello, in modo che mantenga nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza in relazione ai reati da prevenire. A tal fine, è compito dell'OdV formulare proposte all'organo amministrativo circa gli opportuni aggiornamenti e/o modifiche da realizzare. L'attività sinteticamente descritta contribuisce a dare vita al modello organizzativo adottato, trasformando le previsioni astratte in esso contenute in best practices che tutelano l'ente e al contempo testimoniano un percorso migliorativo in termini di trasparenza e organizzazione. La giurisprudenza ormai consolidata dimostra come, al contrario, in sede di vaglio di idoneità a nulla può valere la mera adozione di un modello astrattamente idoneo e la nomina di un OdV “di facciata”: la c.d. paper compliance costituisce solo un inutile (e costoso) orpello, senza alcuna validità in chiave esimente. Fonte: Cass. 15 settembre 2022 n. 38025
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