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venerdì 11/11/2022 • 06:00

Fisco Fatture elettroniche forfettari

Il bollo delle e-fatture: versamento entro il 30 novembre

Si avvicina la prima scadenze per forfettari soggetti all'e-fattura che dovranno versare il bollo del trimestre luglio-settembre entro il 30 novembre 2022. Entro il 15 novembre potranno consultare l'importo dovuto prima di pagare.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Integrazione del bollo sulle fatture elettroniche

Già dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, è stato disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle e-fatture grazie all'intervento dell'art. 6  DM 17 giugno 2014.

Tale disposizione prevede l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e dispone le modalità e termini di versamento.

Anzitutto, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla e-fattura avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovrà essere versato dal contribuente mediante la presentazione del modello F24.

Dopo la fase di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'art. 12-novies DL 34/2019 (modificato dal DM 4 dicembre 2020) ha previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulti dovuta (Elenco B).

Qualora i soggetti IVA ritengano che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Ufficio non debbano essere assoggettate al bollo, potranno eliminarle dall'integrazione stessa e fornire poi le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia

Attenzione però: come ricordato dall'Agenzia delle entrate, la modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cd. “bollo virutale”, ossia con la modalità di pagamento prevista dall'art. 15 DPR 633/72, secondo cui l'imposta di bollo possa essere assolta virtualmente, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti. Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'assolvimento del bollo in modalità virtuale su documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

Entro quando versare il bollo?

Di seguito si riportano le scadenze inerenti ai versamenti dell'imposta di bollo, in base al trimestre di riferimento. Per quanto di interesse, l'elenco A (non modificabile), contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti IVA e consumatori finali) e verso le PA, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l'assolvimento del bollo. L'elenco B (modificabile), contiene invece gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti IVA e consumatori finali) e verso le PA, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali venga rilevato l'obbligo di tale assolvimento. Tale elenco B è messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all'interno del portale “Fatture e corrispettivi” e potrà essere modificato dall'utente, entro un termine ben preciso.

Elenchi A e B

Elenco B

(modifiche)

Importo dovuto dell'imposta di bollo

Versamento imposta di bollo

1° trimestre

15 aprile

30 aprile

15 maggio

31 maggio[1] [2]

2° trimestre

15 luglio

10 settembre

20 settembre

30 settembre[3]

3° trimestre

15 ottobre

31 ottobre

15 novembre

30 novembre

4° trimestre

15 gennaio dell'anno successivo

31 gennaio dell'anno successivo

15 febbraio dell'anno successivo

28 febbraio dell'anno successivo

[1] Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera € 250,00, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre.

[2] Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

[3] Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera € 250, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Cosa accade per le e-fatture dei forfettari?

Dal 1° luglio l'obbligo di fatturazione elettronica ha coperto anche una vasta platea di contribuenti forfettari, quelli in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, con ricavi o compensi dichiarati nel 2021 in misura superiore a € 25.000.

Così, a partire da tale data, tali soggetti si sono dovuti “dimenticare” del fatidico bollo cartaceo, ossia la c.d. marca da bollo da € 2 euro che veniva apposta sul documento fiscale.

Come accade per le e-fatture “ordinarie”, anche per i forfetari il bollo seguirà la disciplina di cui all'art. 6 DM 17 giugno 2014 che comporta l'obbligo di riportare la specifica annotazione, valorizzando a “SI”, il campo “Bollo virtuale” contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate, in un'ottica di maggior collaborazione con il contribuente, provvede, per ogni trimestre solare, ad integrare le e-fatture che non riportino l'evidenza dell'assolvimento del bollo (come accade per le e-fatture ordinarie), ma per le quali l'imposta risulti dovuta.

Ecco che, di seguito riportiamo la prima tappa delle scadenze anche per i soggetti, sottoposti alla procedura dell'e-fattura e che si trovino in regime forfettario.

Entro lo scorso 15 ottobre potevano consultare gli elenchi A e B. poi entro la fine di ottobre (entro il 31), potevano apportare le modifiche all'elenco B.

Ma attenzione, novembre sarà il mese cruciale per le scadenze dei versamenti:

  • Entro il 15 novembre sarà disponibile l'importo dovuto dell'imposta di bollo per le fatture emesse nel primo trimestre di soggezione alla e-fattura;
  • Poi entro il 30 novembre si dovrà procedere al versamento.

Elenchi A e B

Elenco B

(modifiche)

Importo dovuto dell'imposta di bollo

Versamento imposta di bollo

E-fatture

(prime scadenze)

15 ottobre

31 ottobre

15 novembre

30 novembre

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