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martedì 08/11/2022 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Iper-ammortamento di beni in leasing e fruizione dell’agevolazione

In sede di risposta a interpello, il Fisco ha chiarito il momento da cui è possibile fruire della maggiorazione del 150% in caso macchinari in leasing interconnessi successivamente alla data di entrata in funzione dei beni agevolabili.

a cura di

redazione Memento

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In tema di iperammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione, la deduzione non può estendersi anche alla quota di canoni relativi ai mesi precedenti poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la messa in funzione.

Il principio è stato espresso dalle Entrate nella Risposta n. 551 dello scorso 7 novembre.

La fattispecie

Nel caso di specie la società istante, nel corso dell'anno 2019, ha sottoscritto dei contratti di leasing, con durata 67 mesi, aventi ad oggetto dei macchinari compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, per i quali entro il 31 dicembre 2018 erano stati accettati gli ordini dei venditori e versati acconti in misura pari ad almeno al 20%. I macchinari sono stati consegnati e collaudati nel corso del mese di dicembre 2019, ma sono entrati in funzione nel processo produttivo e interconnessi al sistema aziendale nel mese di settembre 2020. Tramite interpello, la società chiede quando da quando potrà fruire dell'agevolazione, se dal mese di gennaio 2020 (primo mese di maturazione del canone di leasing del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione, senza tenere conto dei risconti contabili), ovvero dal mese di settembre 2020 (primo mese di entrata in funzione del bene del periodo di imposta durante il quale si è verificata l'interconnessione).

Il parere delle Entrate

Nel caso di specie gli investimenti risultano ricompresi tra quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%) per cui si applicano le disposizioni in materia di iperammortamento di cui all'art. 1, c. 9 L. 232/2016 (vedi art. 1, c. 30, L. 205/2017). Il beneficio, come noto, consiste in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Ai fini della determinazione dell'iperammortamento, trova applicazione il principio espresso con riferimento alla maggiorazione cd. superammortamento per cui, nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, ai fini dell'individuazione del realizzo dell'investimento, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Inoltre, la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'art. 102, c. 7, TUIR. A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento - dove la maggiorazione può essere dedotta a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene - l'iperammortamento prevede un ulteriore requisito da rispettare per poter (iniziare a) fruire della maggiorazione del 150%: quello dell'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso di specie, occorre considerare che l'investimento è realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, avvengono nel periodo d'imposta 2020, con la conseguenza che la fruizione del beneficio risulta sospesa fino a tale ultimo momento. In definitiva, dunque, l'agevolazione può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, successivi al momento di entrata in funzione del bene, nei limiti disposti dal citato art. 102 TUIR.

Fonte: Risp. AE 7 novembre 2022 n. 551

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