X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Registrati gratis

Iscriviti alla Newsletter

Registrati subito
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Altro
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Processo tributario

lunedì 07/11/2022 • 06:00

Fisco Processo tributario

Alla Consulta la legittimità della riforma dei giudici tributari

Con l’ordinanza n. 408/2022, la Corte di giustizia di primo grado di Venezia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su diversi aspetti della disciplina relativa ai giudici tributari contenuti sia nella vecchia disciplina sia nella legge di riforma.

di Andrea Carinci - Professore ordinario di Diritto tributario nell’Università di Bologna e patrocinante in Cassazione
+ -
  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Va subito osservato che l’ordinanza n. 408/2022 della Corte di giustizia di primo grado di Venezia è assai corposa e dotta, consapevole della delicatezza delle questioni sottoposte.Bisogna dare atto ai giudici di aver condotto un lavoro attento e sapiente. Purtroppo, non è detto che basti.

Sono diversi i motivi di illegittimità, a fondamento del provvedimento.

Dipendenza dal MEF

Il motivo di maggiore impatto è il primo, con cui si contesta la nuova legge (ma, in realtà anche l'assetto vigente, dettato dal D.Lgs. 545/92), laddove aggrava il rapporto di dipendenza dei giudici tributari rispetto al MEF. Ad avviso della Corte veneziana, infatti, sia il precedente regime sia e soprattutto la nuova disciplina, si pongono in evidente contrasto con l'art. 108 Cost., laddove prescrive che la legge deve assicurare «l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali». Questo, per l'assorbente ragione che detta indipendenza appare pregiudicata: nel vecchio regime, dalle competenze di ordine amministrativo e strumentale, riconosciute al MEF; nel regime disegnato dalla L. 130/2022, dalla circostanza che i magistrati tributari sono, addirittura, dipendenti del MEF. Tutto questo, perché il MEF, seppure in via mediata in ragione delle convenzioni che stipula con le Agenzie fiscali, è portatore degli interessi contrapposti a quelli dei contribuenti. Questi ultimi, quindi, si trovano nella situazione di doversi far giudicare da chi, il giudice tributario oggi ed il magistrato tributario domani, si trova di fatto in un rapporto, più o meno diretto, di dipendenza dal MEF. Per l'effetto, non si può assolutamente ritenere integrato il requisito di indipendenza del giudice prescritto dalla Carta costituzionale.

Gli altri motivi di dubbio appaiono decisamente più tecnici e settoriali.

Altre presunte incostituzionalità 

Viene lamentata la violazione degli art. 48, 104 c. 1, 107 e 108 Cost. in ragione (nella fase transitoria di applicazione della L. 130/2022) di un asserito squilibrio del rapporto tra elettorato attivo ed elettorato passivo e della riserva di posti a favore di alcune categorie soltanto dei componenti dell'organico della Giurisdizione Tributaria. Ad avviso del giudice rimettente, il sistema elettorale non rispetterebbe alcun criterio di proporzionalità tra elettorato passivo ed attivo tra le diverse categorie di giudice, senza che ciò trovi alcuna ragionevole giustificazione.

Altro dubbio di costituzionalità investe la previsione di una misura espulsiva, di natura disciplinare, senza la predisposizione di un procedimento atto a valutare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione. Da qui, il contrasto con l'art. 3 Cost. Viene poi censurata la sanzione disciplinare indiretta, mascherata da requisito per l'accesso al concorso interno per l'accesso alle funzioni superiori. Il regime in essere (art. 11 D.Lgs. 545/92 quale risulta a seguito della L. 130/2022) prevede, infatti, che la scelta tra gli aspiranti ad incarichi direttivi sia adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato. Giudizio, questo, che spetta nel caso di rapporto annuo pari o superiore al 60% tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato. Quindi, in modo affatto automatico senza alcun procedimento valutativo.

Si censura, poi, la violazione dei principi di indipendenza ed inamovibilità del giudice tramite la mascherata moltiplicazione di incarichi di servizio onorario nominalmente definiti “applicazione non esclusiva” e la violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) in ragione dell'anomalia di una giurisdizione speciale che, pur articolata in un ordine unico, resta distinta in due sottocategorie: quella composta da magistrati assunti per concorso o per diretto transito dagli altri ordini giudiziari (ordinario o speciali) e quella composta da personale onorario. Infine, si lamenta l'illegittimità costituzionale della novella laddove di fatto prevede che, fino all'anno 2052, i collegi delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono risultare composti, in via esclusiva, con personale onorario; ciò, nonostante siano astrattamente utilizzabili anche magistrati professionali.

Diversi, quindi i motivi di censura, alcuni più comprensibili e condivisibili di altri. Sicuramente, il tema prospettato dal primo motivo è quello che più facilmente può trovare condivisioni. La soluzione professata dalla novella, che ha esasperato ulteriormente il rapporto di dipendenza dei giudici dal MEF, in chiaro spregio del principio di indipendenza, è stata contestata già di vari autori ed in diverse sedi. Essa si mostra, difatti, patentemente in violazione di norme costituzionali (art. 101 c. 2 e art. 108 c. 2 Cost.) nonché di norme internazionali, come l'art. 6 CEDU, che prescrive il diritto ad un “tribunale indipendente”. Essa costituisce, certamente, la principale criticità della riforma.

Purtroppo, va anche detto, l'ordinanza presenta taluni aspetti di debolezza che ne rendono assai incerto l'esito, al di là del merito. In particolare, appare un po' fumoso il requisito della rilevanza.

Come noto, per poter procedere con il rinvio di costituzionalità, il giudice a quo deve effettuare tre verifiche pregiudiziali:

  • accertare che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità̀ costituzionale (cd. condizione della rilevanza);
  • giudicare la questione di costituzionalità non manifestamente infondata;
  • verificare che non sia possibile assegnare alla disposizione enunciata un'interpretazione costituzionalmente conforme.

Ebbene, delle tre verifiche, nell'ordinanza in commento solo la seconda risulta adeguatamente svolta. In particolare, piuttosto debole appare la trattazione del tema della rilevanza. Il requisito della rilevanza si esprime in termini di incidenza sulle norme che il giudice è chiamato ad applicare, nel senso che la questione si deve porre come pregiudiziale a qualunque altra da decidere nel giudizio a quo. La questione sottoposta alla Corte deve, insomma, coinvolgere le disposizioni di legge delle quali il giudice sia chiamato a dare direttamente o indirettamente applicazione. Cosa questa che, nel caso in cui si è occasionato il rinvio, appare difficile da sostenere.

Vero è che il giudice del rinvio prova ad argomentare la rilevanza delle questioni sottoposte. A parte la circostanza che questo viene fatto essenzialmente per il primo motivo di censura, la rilevanza viene comunque articolata in termini di “serenità di giudizio”. Per il giudice, infatti, i dubbi di costituzionalità delle norme censurate appaiono idonei a compromettere «quella serenità che deve imprescindibilmente presiedere e preesistere all'atto del giudicare» fino al punto da determinare una vera e propria «paralisi della funzione decisoria, non più libera di esprimersi in autonomia perché viziata dalla consapevolezza della esistenza di norme che sono idonee ad incidere sullo status dei giudicanti in modo tale da condizionarne decisivamente l'imparzialità». Sennonché, questo appare un motivo piuttosto evanescente, che rende la questione solo ipotetica. Del resto, i nuovi giudici non hanno ancora preso servizio.

Vi è poi un altro problema: l'intervento richiesto alla Consulta non è meramente correttivo, quand'anche manipolativo, bensì ordinamentale. Ad avviso del giudice, infatti, la Corte dovrebbe spostare l'incardinamento dei giudici tributari sul Ministero di giustizia; competenza questa che, però, non sembra spettare alla Corte. Non a caso, del resto, il giudice remittente, consapevole della forzatura, sembra poi accontentarsi anche di una sentenza monito. Aspetto, questo, che tuttavia rende ancora più fragile il tema della rilevanza.

Con ogni probabilità, la questione non sarà risolta questa volta. Verosimilmente, la questione di legittimità costituzionale della L. 130/2022 appare meglio sostenibile da un contribuente, che, di fronte ai nuovi giudici, ben potrebbe lamentare la lesione dell'indipendenza del giudice tributario, nella misura in cui si troverà ad essere giudicato da un giudice che è dipendente del medesimo Ministero, titolare sostanziale della pretesa fiscale, nonché gestore dell'apparato amministrativo della giustizia tributaria. In ogni caso, se la strada della Consulta rimanesse bloccata, rimane aperta quella del ricorso alla Corte EDU.

 

Fonte: CGT 1° Venezia 31 ottobre 2022 n. 408

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco Riforma del processo civile

Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione anche nel processo tributario

L'istituto del rinvio pregiudiziale è applicabile anche al processo tributario. Tuttavia, data la normale celerità dei giudizi tributari nei gradi di merito, si dubita c..

di Salvatore Muleo - Prof. Università della Calabria

Ti potrebbe interessare anche

Fisco Dal MEF

Corti di Giustizia Tributaria: nuovi indirizzi PEC e PEO

Il MEF, con il comunicato del 30 settembre 2022,ha indicato la sezione in cui reperire i nuovi indirizzi PEC e PEO delle Corti di Giustizia Tributaria, che..

a cura di

redazione Memento

Fisco Dal 16 settembre 2022

In vigore la riforma del processo tributario

Decorsi i 15 giorni di vacatio legis previsti dalla legge, è operativa la riforma del contenzioso tributario: gli effetti concreti, però, quanto ai magistrati tri..

di Carlo Nocera
Fisco Risposte del MEF

Nuovo processo tributario: il modello per la testimonianza scritta

Anche nel processo tributario, per effetto dell’avvento della testimonianza scritta prevista dal c.p.c., può essere utilizzato il modello varato per il processo civile, ..

di Carlo Nocera
Fisco CARO BOLLETTE

Gas: IVA al 5% solo sulla somministrazione, servizi accessori al 22%

L’Agenzia delle Entrate precisa il perimetro di applicazione dell’IVA agevolata sul gas metano: l'aliquota ridotta al 5% non può estendersi a fattispecie diverse dalla <..

a cura di

redazione Memento

Impresa L'Assemblea rinnova la fiducia al Governo

Aiuti-Quater, approvato dal Senato il disegno di legge

Il Senato ha approvato il disegno  di legge del decreto Aiuti-quater (Dl 176/2022). L'atto 345 è pronto per andare alla Camera. Confermate le novità per il Superbonus da..

di Monica Greco
Contabilità Dal MEF

Formazione revisori legali: il principio di annualità non è abrogato

Con il comunicato del 17 novembre 2022, il MEF ha chiarito che il recupero nel 2022, da parte dei revisori legali, dei crediti non maturati nel 2020 e/o 2021 differisce ..

a cura di

redazione Memento

Fisco Dall’ANC

Riforma della giustizia tributaria: criticità

L’ANC, con il comunicato stampa dell’11 agosto 2022, commenta la presa di posizione dell’AMT contro la riforma della giustizia tributaria.

a cura di

redazione Memento

Fisco In attesa di pubblicazione in GU

Riduzione accise sui carburanti: firmato il decreto

Il 30 agosto 2022 il MEF di concerto con il MITE hanno firmato un decreto che prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul ga..

a cura di

redazione Memento

Fisco Dalla Corte di Cassazione

Se il ricorso è inammissibile è possibile avvalersi della definizione delle liti?

Non sono definibili le controversie nelle quali sia stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente e sia stato rigettato l’appello dello stesso ..

a cura di

redazione Memento

Fisco Dichiarazione precompilata

Come trasmettere le spese sanitarie per prestazioni dell’ottico

È stato pubblicato in GU il decreto del MEF del 28 novembre 2022 relativo alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, da parte degli ottici, dei dati relativi alle <..

a cura di

redazione Memento

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”