giovedì 03/11/2022 • 06:00
Pubblicato il decreto interministeriale 19 agosto 2022 che prevede un nuovo stanziamento di risorse per l'anno 2022, pari a 40 milioni di euro, a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, intrattenimento e HO.RE.CA, attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto.
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Contributi a sostegno dei settori del “wedding”, dell'intrattenimento e dell'organizzazione di cerimonie e dell'HORECA anche per il 2022. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27 ottobre, infatti, il decreto 19 agosto 2022 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che prevede un nuovo stanziamento di risorse per l'anno 2022, pari a 40 milioni di euro, a favore delle imprese operanti in ulteriori settori “in difficoltà”, individuati dall'art. 3, c. 2, DL 4/2022, convertito dalla L. 25/2022.
I termini e le modalità di presentazione delle domande, invece, saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Per completezza, si ricorda che, la misura è volta a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha duramente colpito le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HO.RE.CA), attraverso l'erogazione di un contributo a fondo perduto.
I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese, in attuazione dell'art. 1-ter del DL 73/2021 (cd. decreto “Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla L 106/2021, sono stati definiti con decreto interministeriale 30 dicembre 2021 (si veda l'articolo “Contributi a wedding, intrattenimento: istanze entro il 23 giugno”, del 16 giugno 2022), modificato, appunto, dal recente decreto 19 agosto 2022 del MISE, di concerto con il MEF.
In virtù di quanto stabilito da quest'ultimo decreto, infatti, per l'anno 2022 le risorse finanziarie disponibili sono pari a 40 milioni e sono destinate a favore delle imprese operanti in ulteriori settori “in difficoltà”, individuati in specifici codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
Accesso al contributo e ripartizione delle risorse
Per l'accesso al contributo 2022, è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Le agevolazioni sono concesse alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, devono:
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e/o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o, comunque, a ciò ostative.
L'agevolazione in questione assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuta nei limiti delle risorse finanziarie citate (40 milioni di euro per il 2022) e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti Covid-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del Regolamento de minimis.
Scaduto il termine per la presentazione delle istanze d'accesso al contributo, il quale sarà fissato con un successivo Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, le risorse saranno ripartite tra le imprese in possesso dei requisiti previsti secondo le seguenti modalità:
Ai fini del riparto delle suddette risorse finanziarie, rilevano i ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b), del TUIR, registrati dall'impresa relativi nel periodo d'imposta 2019.
Il contributo in questione è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nella relativa istanza d'accesso.
Esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109, c. 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne oneri fiscali e contributivi), del TUIR; non concorre, altresì, alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 446/97.
Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze d'accesso devono essere presentate esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate competente per l'erogazione del beneficio che viene corrisposto mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza.
Per la dotazione 2022, la trasmissione dell'istanza potrà avvenire solo dopo la pubblicazione di un ulteriore Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ed ogni impresa interessata potrà presentare una sola istanza di accesso al contributo.
Fonte: DI 19 agosto 2022
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