mercoledì 02/11/2022 • 11:54
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 532 del 31 ottobre 2022, ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'iper ammortamento deve essere sospesa tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei nuovi beni sostitutivi.
redazione Memento
Con la risposta n. 532 del 31 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'iper ammortamento (di cui all'art. 1 c. 9-13 L. 232/2016) deve essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei nuovi beni sostitutivi (di cui all'art. 1 c. 35 L. 205/2017). Pertanto, nel periodo di mancata interconnessione, la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta. Si ricorda che se nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa (art. 1 c. 35 L. 205/2017): - sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A L. 232/2016; - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Nel caso di specie, la società istante intende procedere alla sostituzione dei macchinari che compongono le sue due linee produttive con nuove tipologie di macchinari maggiormente performanti e tecnologicamente più avanzati, sempre riconducibili, per caratteristiche tecniche, ai beni elencati nell'Allegato A L. 232/2016, da interconnettere al sistema aziendale di gestione. La dismissione dei vecchi macchinari (beni sostituiti), iniziata e da concludersi entro il 2022, avviene mediante cessione a titolo oneroso a rottamatori che provvederanno anche allo smaltimento, secondo un contratto di appalto per lo smontaggio e la rimozione dei macchinari della linea e secondo un contratto di vendita dei materiali derivanti dalle predette attività di smontaggio. Nel 2023 si procederà sia al realizzo a titolo oneroso dei beni sostituiti sia alla loro sostituzione mediante l'acquisizione, l'installazione e l'interconnessione dei nuovi beni sostitutivi. Gli effetti delle suddette operazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, sono assimilabili a quelli prodotti dal realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione previsto dal citato art. 1 c. 35, pertanto non viene meno la fruizione delle residue quote di iper ammortamento. La fruizione deve, tuttavia, essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi (cfr Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). Fonte: Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 532
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