Con la risposta n. 532 del 31 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fruizione delle quote residue dell'iper ammortamento (di cui all'art. 1 c. 9-13 L. 232/2016) deve essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei nuovi beni sostitutivi (di cui all'art. 1 c. 35 L. 205/2017). Pertanto, nel periodo di mancata interconnessione, la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta.
Si ricorda che se nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa (art. 1 c. 35 L. 205/2017):
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
Nel caso di specie, la società istante intende procedere alla sostituzione dei macchinari che compongono le sue due linee produttive con nuove tipologie di macchinari maggiormente performanti e tecnologicamente più avanzati, sempre riconducibili, per caratteristiche tecniche, ai beni elencati nell'Allegato A L. 232/2016, da interconnettere al sistema aziendale di gestione. La dismissione dei vecchi macchinari (beni sostituiti), iniziata e da concludersi entro il 2022, avviene mediante cessione a titolo oneroso a rottamatori che provvederanno anche allo smaltimento, secondo un contratto di appalto per lo smontaggio e la rimozione dei macchinari della linea e secondo un contratto di vendita dei materiali derivanti dalle predette attività di smontaggio. Nel 2023 si procederà sia al realizzo a titolo oneroso dei beni sostituiti sia alla loro sostituzione mediante l'acquisizione, l'installazione e l'interconnessione dei nuovi beni sostitutivi. Gli effetti delle suddette operazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, sono assimilabili a quelli prodotti dal realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione previsto dal citato art. 1 c. 35, pertanto non viene meno la fruizione delle residue quote di iper ammortamento. La fruizione deve, tuttavia, essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi (cfr Circ. AE 23 luglio 2021 n. 9/E relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).
Fonte: Risp. AE 31 ottobre 2022 n. 532