lunedì 31/10/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ammette al bonus “prima casa” il contribuente che, dopo aver acquistato la quota del 50% dell'abitazione coniugale in esecuzione della separazione, ha acquistato un secondo immobile provvedendo, entro un anno, ad alienare la casa coniugale.
redazione Memento
L'atto con il quale viene acquistata la quota del 50% della casa coniugale in esecuzione degli accordi di separazione, non configura un acquisto di un nuovo immobile e, pertanto, non fa perdere il diritto ai benefici cd. “prima casa”. A confermarlo è la Risposta n. 531 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 28 ottobre. La fattispecie Nel caso di specie, l'istante, in esecuzione delle clausole dell'accordo di separazione, ha acquistato la quota di proprietà del coniuge dell'abitazione coniugale, pari al 50%, comprata a suo tempo fruendo dell'agevolazione prima casa. Il trasferimento è avvenuto in esenzione dall'imposta di registro trattandosi di un atto relativo allo scioglimento del matrimonio (art. 19, L. 74/87). Nel 2022, l'istante ha firmato l'accettazione di una proposta di vendita dell'ex casa coniugale e, successivamente, ha acquistato, entro un anno, un'altra abitazione, fruendo nuovamente delle agevolazioni prima casa, senza utilizzare il credito d'imposta ex art. 7 l. 448/98 in detrazione dall'imposta dovuta per tale atto in quanto per l'ultimo atto di acquisto della casa coniugale non venne pagata alcuna imposta di registro in applicazione della citata esenzione. Il quesito All'amministrazione finanziaria è chiesto di chiarire se l'acquisto in esecuzione di una clausola inserita nell'accordo di separazione comporti la decadenza della detrazione del credito d'imposta di registro versata quando era stata acquistata la casa coniugale unitamente all'altro coniuge. Il parere delle Entrate Per il Fisco la detrazione è salva: l'atto con cui è stata acquistata la quota del 50% in esecuzione degli accordi di separazione non configura un acquisto di un nuovo immobile, pertanto, l'istante matura il diritto al credito d'imposta con l'acquisto agevolato del secondo immobile, avvenuto nel 2022. In ogni caso, l'istante dovrà effettivamente procedere all'alienazione della ex casa coniugale entro un anno dalla stipula dell'acquisto del secondo immobile, al fine di non decadere dall'agevolazione fruita per tale acquisto, circostanza che comporterebbe, altresì, il recupero del credito d'imposta eventualmente utilizzato. Il bonus spetterà fino a concorrenza dell'imposta di registro corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, che, nel caso di specie, è quella versata dall'istante in sede di acquisto della casa coniugale unitamente all'altro coniuge. Fonte: Risp. AE 28 ottobre 2022 n. 531
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.