lunedì 31/10/2022 • 06:00
Esercita un'attività economica che consente il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sui Transation Cost una Holding, qualificabile come dinamica, che svolge un'interferenza effettiva nella gestione delle società del gruppo.
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Tale detrazione va però operata nei limiti del pro rata, a fronte dell'erogazione di finanziamenti intercompany esenti sì da IVA ma privi di accessorietà ed occasionalità ed espressione dell'attività propria della Holding, come emerge anche dall'oggetto sociale e dal consistente ammontare dei finanziamenti.
Con la risposta ad interpello n. 529/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un parere in merito al trattamento della detrazione dell'IVA in relazione allo svolgimento dell'attività economica di una Holding, qualificata come dinamica e svolgente, verso le proprie controllate, numerose attività di servizi da queste remunerati quali i) analisi e valutazione degli scenari di mercato, ii) ricerca, analisi e decisione in merito alle opportunità di investimento in aziende, iii) organizzazione e coordinamento del personale di delivery e di ricerca e sviluppo, iv) definizione dei piani industriali strategici, v) gestione strategica delle fonti di finanziamento, individuazione e approvazione degli investimenti, etc.
Ai fini dell'acquisizione del Gruppo la società Istante sosteneva costi (“Transaction Cost”), comprensivi di IVA, collegati sia alle attività di consulenza (spese legali, finanziarie e commerciali) sia all'emissione del necessario prestito obbligazionario, il quale veniva in gran parte utilizzato per concedere un finanziamento intercompany, esente da IVA, finalizzato ad estinguere il debito contratto per l'acquisizione della posizione di controllo.
L'Istante interpellava di conseguenza l'Agenzia al fine di chiarire la propria natura o meno di holding dinamica in relazione all'attività economica esercitata e la conseguente “quantificazione” della quota di IVA detraibile.
La soluzione offerta dall'Agenzia ed il richiamo ai criteri di “interferenza” individuati dalla Corte di giustizia.
Per decodificare la natura dinamica/mista l'Agenzia, correttamente, si affida ai numerosi precedenti in materia della Corte UE, intervenuta da ultimo nella sentenza del 8 settembre 2022 resa nella causa C-98/21, Finanzamt R contro W GmbH, in cui ha ribadito che il sistema IVA, basato sulla detrazione finalizzata ad esonerare integralmente il soggetto passivo dall'imposta dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche, garantisce in tal modo la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale “per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA”, incidendo in tal modo l'IVA, quale imposta di consumo, solo sul consumatore finale.
La detrazione è però soggetta al duplice requisito che il soggetto passivo sia così qualificabile ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2006/112 (richiamato dall'Agenzia) e che, altresì, questo utilizzi direttamente i beni e i servizi acquistati ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, con esclusione di quelle esenti.
In merito allo svolgimento di un'attività economica effettiva, l'art. 168 della Direttiva IVA 2006/112 richiede o l'esistenza di un nesso diretto ed immediato tra le operazioni passive a monte e l'attività economica del soggetto IVA o, in alternativa, la riconducibilità dei costi dei beni e servizi acquistati alle “spese generali” del soggetto passivo, necessitando in entrambi i casi che “il costo delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche”, con esclusione quindi del nesso in riferimento ad operazioni esenti o fuori dal campo di applicazione dell'IVA.
Sulla base di tali brevi premesse l'Agenzia ha riconosciuto all'Istante lo svolgimento di un'effettiva attività economica, rivelata dalla reale interferenza ed ingerenza nelle proprie controllate e nel compimento di operazioni rientranti nel campo IVA (in particolare prestazioni di servizi amministrativi e finanziari) a fronte delle quali esso riceve una “specifica remunerazione”, con conseguente diritto alla detrazione dell'impostaex art. 19, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972, assolta sui Transation Cost nonché su tutti gli altri costi che rivelano una interferenza nelle società del Gruppo, oltre che su quelli sostenuti prima dell'acquisizione, in ossequio al principio da sempre ribadito dalla Corte UE della detraibilità prospettica dell'IVA.
Calcolo della detrazione
Quanto invece al corretto calcolo della detrazione (se integrale o meno), a fronte della presenza di finanziamenti intercompany esenti, l'Agenzia, sulla base delle considerazioni in fatto dell'Istante (il suo oggetto sociale prevedeva espressamente la concessione di finanziamenti alle società partecipate) e della richiamata giurisprudenza della Corte UE, ha ritenuto di includere nel prorata (con conseguente limitazione della percentuale di detrazione complessiva), in relazione all'IVA relativa ai Transaction Cost, quella per i costi sostenuti per la concessione del finanziamento.
Ciò sulla base del comma 2 dell'art. 19-bis del DPR 633/1972 che, in relazione a determinate attività esenti indicate all'art. 10 del decreto IVA, esclude dal prorata tali attività qualora non formino oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o, altrimenti, siano accessorie alle attività imponibili, evidenziando come invece, nel caso analizzato, l'attività di finanziamento (considerando anche l'ingente ammontare dei medesimi) nei confronti delle controllate rappresenti un'attività tipica dell'istante, escludendo così l'occasionalità e l'accessorietà richieste, ai fini della detraibilità totale dell'imposta, dall'art. 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
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