Solo dallo svolgimento dell’attività di gestione attiva delle partecipate deriva, per la holding, il diritto alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti destinati all’attività economica svolta in qualità di soggetto passivo. Viene riconosciuto il diritto alla detrazione, ex art. 19 c. 1 DPR 633/72, in relazione all’IVA assolta sui Transation Cost e sugli altri costi inerenti l’attività di interferenza a favore delle società del Gruppo.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 27 ottobre 2022 n. 529, con la quale il Fisco ha fornito un parere in tema di holding dinamiche e detrazione IVA Transaction cost.
L’Agenzia ha ricordato che, con riferimento alle holding, la Corte di Giustizia, con orientamento ormai consolidato, ha precisato che la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d’imposta.
Pertanto, per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate. Le holding gestorie o miste (o anche holding dinamiche) sono, infatti, società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione.
In linea con la disciplina IVA eurounionale, nell’ordinamento interno, la norma esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva IVA, in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico.
La Corte di Giustizia ha più volte riconosciuto il diritto di detrarre l’IVA alle holding che, all’attività di acquisto e di gestione delle partecipazioni, accompagnano un’attività di interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società a cui fanno riferimento le partecipazioni.
Per quanto concerne la posizione dell'amministrazione finanziaria, nella Circ. AE 30 marzo 2016 n. 6/E, in tema di operazioni di acquisizione con indebitamento, è stato precisato, per quanto di interesse nel caso di specie, che “(…) la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un'attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell'imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell'imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell'operatore come soggetto passivo di imposta. Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all'avvenuta "ingerenza" o "interferenza" nella gestione delle stesse società controllate, che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate”.
FONTE: Risp. AE 27 ottobre 2022 n. 529