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venerdì 28/10/2022 • 12:03

Fisco Scadenze

Credito IVA terzo trimestre: rimborso o compensazione entro il 31 ottobre

Entro il 31 ottobre i contribuenti IVA che ne hanno i requisiti devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2022.

a cura di

redazione Memento

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Entro il 31 ottobre i contribuenti IVA che ne hanno i requisiti devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre 2022 (luglio-agosto-settembre).

Rimborso

Il rimborso può essere chiesto se nel trimestre l'importo del credito maturato è superiore a € 2.582,28 e si verifica una delle seguenti condizioni (art. 38 bis c. 2 DPR 633/72):

  • aliquota media sulle operazioni passive superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10%;
  • operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari;
  • acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, esclusi i beni e i servizi acquistati per studi e ricerche, per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili, effettuati nel trimestre;
  • prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per mancanza del presupposto di territorialità;
  • operatori non residenti.

La richiesta di rimborso deve essere presentata in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, all'Ufficio dell'AE territorialmente competente utilizzando il modello IVA TR rinvenibile sul sito dell'AE.

In caso di richiesta di rimborso superiore a € 30.000, a seguito della richiesta dell'Ufficio competente, deve essere presentata una delle garanzie previste per il rimborso annuale. Se la garanzia non è obbligatoria, in sua sostituzione è possibile apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) e la dichiarazione sostitutiva.

Compensazione

In alternativa alla richiesta di rimborso, il contribuente può chiedere l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale maturato nel terzo trimestre (art. 17 D.Lgs. 241/97).

Se l'importo dei crediti è inferiore o uguale a € 5.000 annui, la compensazione può essere effettuata dopo la presentazione del modello IVA TR; Il superamento del limite di € 5.000 annui comporta l'obbligo di utilizzare i crediti dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di compensazione.

Nel mod. F24, per il terzo trimestre, deve essere utilizzato il codice tributo 6038.

Sanzioni

La tardiva presentazione del modello IVA TR per la compensazione dei crediti IVA infrannuali legittima l'irrogazione della sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento (di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97) (Cass. 18 aprile 2019 n. 10872).

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