giovedì 27/10/2022 • 12:50
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con DPCM 23 agosto 2022 pubblicato nella GU 26 ottobre 2022 n. 251, definisce i criteri e le modalità per erogare i contributi a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.
redazione Memento
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Con la pubblicazione del DPCM 23 agosto 2022 (GU 26 ottobre 2022 n. 251), vengono definiti i criteri e le modalità per verificare i presupposti e per riconoscere i contributi per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati (art. 12 bis, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021; art. 9 bis DL 146/2021 conv. in L. 215/2021).
Il contributo si pone l'obiettivo di aiutare coloro che, a causa della pandemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa, non potendo, quindi, assicurare la copertura dell'assegno di mantenimento dovuto all'altro genitore, determinandone lo stato di bisogno.
A chi spetta il contributo?
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che:
N.B. Si precisa che: - la cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorre dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019; - l'handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. |
Il contributo è erogato esclusivamente:
Quali sono i requisiti di reddito previsti?
Per individuare i criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a € 8.174,00.
Come viene corrisposto il contributo?
Il contributo viene corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a € 800,00 mensili per un massimo di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Come presentare domanda?
Per accedere al contributo è necessario presentare istanza contenente dichiarazione che indichi:
a) generalità e dati anagrafici del richiedente;
b) codice fiscale;
c) estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) importo dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice;
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno per il quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
g) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato;
h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.
All'istanza deve essere allegata:
La mancata indicazione degli elementi elencati all'interno dell'istanza nonché la mancanza degli allegati alla stessa rendono l'istanza inammissibile.
Fonte: DPCM 23 agosto 2022
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