giovedì 27/10/2022 • 12:50
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con DPCM 23 agosto 2022 pubblicato nella GU 26 ottobre 2022 n. 251, definisce i criteri e le modalità per erogare i contributi a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento.
redazione Memento
Con la pubblicazione del DPCM 23 agosto 2022 (GU 26 ottobre 2022 n. 251), vengono definiti i criteri e le modalità per verificare i presupposti e per riconoscere i contributi per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento, a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati (art. 12 bis, c. 1, DL 41/2021 conv. in L. 69/2021; art. 9 bis DL 146/2021 conv. in L. 215/2021). Il contributo si pone l'obiettivo di aiutare coloro che, a causa della pandemia da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa, non potendo, quindi, assicurare la copertura dell'assegno di mantenimento dovuto all'altro genitore, determinandone lo stato di bisogno. A chi spetta il contributo? Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che: deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, o dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi; non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore/coniuge/convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa. N.B. Si precisa che: - la cessazione, riduzione o sospensione dell'attività lavorativa decorre dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019; - l'handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Il contributo è erogato esclusivamente: ai genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza; a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell'assegno successivamente all'8 marzo 2020. Quali sono i requisiti di reddito previsti? Per individuare i criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a € 8.174,00. Come viene corrisposto il contributo? Il contributo viene corrisposto in unica soluzione, in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a € 800,00 mensili per un massimo di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Come presentare domanda? Per accedere al contributo è necessario presentare istanza contenente dichiarazione che indichi: a) generalità e dati anagrafici del richiedente; b) codice fiscale; c) estremi del proprio conto corrente bancario o postale; d) importo dell'assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato; e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice; f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno per il quale non è stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021; g) la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa del coniuge obbligato; h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica. All'istanza deve essere allegata: copia del documento di identità del richiedente; copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento. La mancata indicazione degli elementi elencati all'interno dell'istanza nonché la mancanza degli allegati alla stessa rendono l'istanza inammissibile. Fonte: DPCM 23 agosto 2022
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