mercoledì 26/10/2022 • 06:00
Con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema dell’esenzione IMU per gli immobili dei coniugi situati in comuni diversi, dichiarando che per considerare una casa come abitazione principale è sufficiente che vi dimori e vi risieda il suo possessore e non anche il resto del nucleo familiare.
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La Corte Costituzionale, con la C.Cost. 13 ottobre 2022 n. 209, è intervenuta sul tema dell'esenzione IMU per gli immobili dei coniugi situati in comuni diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale del previgente art. 13 c. 2 DL 201/2011, nonché della disciplina attualmente prevista dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1 c. 741 lett. b L. 160/2019) così come modificata dall'art. 5-decies c. 1 DL 146/2021.
L'abitazione principale ai fini delle agevolazioni IMU
La Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni, ha stabilito che è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, ai fini dell'IMU, al ricorrere dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile, a prescindere da dove dimora o risiede il suo nucleo familiare; in altri termini, per considerare una casa come abitazione principale, ai fini IMU, è sufficiente che vi dimori e vi risieda il suo possessore e non anche del nucleo familiare. Sotto questo profilo, nulla cambia se le residenze dei componenti del nucleo familiare siano nello stesso comune o in comuni diversi. Tale principio, dunque, spalanca le porte dell'esenzione IMU ai coniugi che abitano in case diverse, anche nello stesso comune.
In base alle norme dichiarate incostituzionali dalla Consulta, infatti, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero avuto la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, sarebbe stato possibile beneficiare delle agevolazioni IMU previste per l'abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) soltanto per un unico immobile scelto dai contribuenti. La questione al vaglio della Consulta, originata dall'ordinanza di autorimessione (C.Cost. 12 aprile 2022 n. 94), si è conclusa con il riconoscimento della difformità delle norme richiamate rispetto agli artt. 3, 31 e 53 Cost.
In particolare, nella sentenza della Consulta si evidenzia anzitutto la contrarietà delle citate disposizioni ai principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., in quanto queste penalizzano i soggetti che decidono di formalizzare la propria unione, mediante matrimonio o unione civile, rispetto alle persone singole o alle coppie di fatto (che, in mancanza di alcuna formalizzazione del loro rapporto, verrebbero invece a godere, ai fini IMU, di una doppia esenzione – o agevolazione – per l'abitazione principale, non sussistendo alcun nucleo familiare).
Una siffatta disciplina si palesa inoltre difforme rispetto al contesto attuale, ove, come afferma la Corte, “è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi”, talvolta anche nel medesimo Comune (specie se di rilevanti dimensioni); in difformità a ciò, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che costituisce diritto vivente, la necessità di riferire i requisiti di dimora abituale/residenza anagrafica non troverebbe invece eccezione, in presenza di un'unione formalizzata, neppure per effettive esigenze (come quelle lavorative) tali da giustificare la necessità dei coniugi di vivere in distinti immobili.
Da ultimo, la Consulta ritiene che le predette disposizioni siano censurabili anche in relazione all'art. 31 Cost., in quanto comportano una penalizzazione del nucleo familiare, nonché dell'art. 53 Cost., in quanto non sussistono motivi tali da giustificare un diverso trattamento ai fini IMU per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili differenti.
Aperta la strada verso la presentazione ai comuni delle istanze di rimborso IMU
Le recenti statuizioni della Consulta aprono la strada verso la presentazione delle istanze di rimborso IMU da parte dei contribuenti e mettono “fuori gioco” gli accertamenti comunali. In ogni caso, sono fatte salve le fattispecie già definite, per decorrenza dei termini decadenziali per il rimborso, di cui all'art. 1 c. 164 L. 296/2006, o per il ricorso, di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/92, o per sentenza passata in giudicato.
Ne consegue che i soggetti che abbiano versato l'IMU, ad esempio, relativamente alla casa di residenza dell'altro coniuge, ubicata nello stesso comune, potranno senz'altro chiedere il rimborso di quanto pagato negli ultimi cinque periodi d'imposta. Tali considerazioni possono essere estese, a maggior ragione, nei confronti di quei contribuenti che, aderendo cautelativamente alle plurime sentenze della Corte di Cassazione, in presenza di residenze disgiunte in comuni diversi, abbiano versato l'IMU per entrambe le unità immobiliari, non essendoci l'unitarietà della dimora del nucleo familiare. A ben vedere, la sentenza della Consulta mette a rischio anche le migliaia di accertamenti comunali che sono stati notificati negli ultimi anni ai contribuenti sulla scorta dell'orientamento restrittivo avallato dalla giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, deve essere segnalato come la stessa Corte Costituzionale abbia chiarito che la declaratoria di illegittimità non comporta l'estensione dell'esenzione alle seconde case. Ne deriva che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore non abbia effettivamente la dimora abituale, l'esenzione IMU competerà esclusivamente sull'altro immobile.
A tal fine, con la sentenza in commento la Consulta richiama espressamente i poteri dei comuni di verificare, attraverso la consultazione dei dati delle utenze a rete (i.e. gas, acqua ed energia elettrica), la congruenza della richiesta di agevolazione del contribuente.
Al riguardo occorre altresì evidenziare che, ai sensi del riformato art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 546/92, l'onere della prova si atteggerà diversamente, a seconda che si sia in presenza di una istanza di rimborso o di un atto di accertamento del comune.
Nel primo caso, l'onere della prova graverà senz'altro sul contribuente, che potrebbe essere chiamato a produrre, ad esempio, la documentazione afferente i costi dei consumi. Nella seconda ipotesi, invero, dovrebbe essere il comune a doversi procurare e, conseguentemente, a provare in giudizio le circostanze rilevanti ai fini della contestazione dell'esenzione IMU richiesta.
Da ultimo, occorre evidenziare che la pronuncia in esame produce effetti anche sui versamenti eseguiti a giugno scorso, a titolo di acconto IMU. Pertanto, i coniugi con residenze disgiunte che abbiano pagato l'imposta su uno dei due immobili posseduti potranno, in presenza delle condizioni di legge, scomputare quanto versato in più in occasione del saldo di dicembre.
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Claudia Iozzo - Dottore commercialista
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- Avvocato e giornalista pubblicistaEntro il 16 giugno i contribuenti devono effettuare il versamento della prima rata IMU 2022, in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente..
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<..Maria Cristina Vailati
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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