venerdì 14/10/2022 • 06:00
Con la sentenza n. 209, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011, riconoscendo l'esenzione IMU sulla prima casa al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare.
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Il presupposto per il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di cui all'art. 8 D.Lgs. 23/2011, è il possesso di immobili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.
Secondo le norme vigenti, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 c. 2 DL 201/2011). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (art. 1 c. 741 L. 160/2019).
Pertanto, il suindicato art. 13, definisce l'abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare.
Il disposto normativo appena richiamato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, in quanto definisce una misura fiscale che penalizza coloro che, formalizzando il loro rapporto, decidono di unirsi in matri...
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