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venerdì 14/10/2022 • 06:00

Fisco Prima casa

Esenzione IMU doppia per i coniugi in comuni diversi

Con la sentenza n. 209, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011, riconoscendo l'esenzione IMU sulla prima casa al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il presupposto per il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di cui all'art. 8 D.Lgs. 23/2011, è il possesso di immobili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze.

Secondo le norme vigenti, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 c. 2 DL 201/2011). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (art. 1 c. 741 L. 160/2019).

Pertanto, il suindicato art. 13, definisce l'abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare.

Il disposto normativo appena richiamato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, in quanto definisce una misura fiscale che penalizza coloro che, formalizzando il loro rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire un'unione civile.

La causa

Il fatto riguarda un contribuente che ha rivendicato il diritto all'esenzione IMU sul presupposto che l'immobile costituisca la residenza anagrafica e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare; il Comune ha negato tale diritto perché il nucleo familiare non risulta risiedere “interamente” nel medesimo immobile, poiché il coniuge ha trasferito la propria residenza in un comune diverso.

La Corte, accogliendo le questioni sollevate dinnanzi alla stessa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 13, in quanto, il riferimento al nucleo familiare contenuto in tale norma, consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, fin quando non avviene la costituzione di tale nucleo, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto. I partner, in tal caso, avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.

Per i giudici, la norma è in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost.

In particolare, l'art. 13, disciplinando situazioni omogenee “in modo ingiustificatamente diverso” (C.Cost. 24 luglio 2020 n. 165, C.Cost. 7 maggio 2020 n. 85, C.Cost. 4 giugno 2014 n. 155, C.Cost. 17 marzo 2006 n. 108, C.Cost. 7 maggio 2004 n. 136), si dimostra in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale.

Come evidenzia la Corte, attualmente, è sempre più frequente l'ipotesi di persone unite in matrimonio o unione civile che, per varie esigenze, vivono in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente. In tale fattispecie, ai fini dell'esenzione IMU qui in commento, non ritenere sufficiente la residenza e la dimora abituale in un determinato immobile determina una discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.

Viene, altresì, ritenuta fondata la censura riferita all'art. 31 Cost. Tale norma suggerisce misure economiche che favoriscano la formazione della famiglia e le disposizioni del c. 2 dell'art. 13 in esame ricollegano l'abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che ha portato a riconoscere il diritto all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di “frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi” e, conseguente, di “disgregazione del nucleo familiare”.

I giudici confermano anche la censura all'art. 53 Cost. che sancisce la concorrenza alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva di ciascuno, definendo, così, un sistema tributario basato su criteri di progressività. La dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili distinti, farebbe venir meno la maggiore economia di scala che la residenza comune potrebbe, invece, determinare.

La decisione

La Corte ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011 nella parte in cui prevede che “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Il disposto normativo, a parere dei giudici, dovrebbe così disporre: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Viene, quindi, eliminato il riferimento al nucleo familiare.

Conseguentemente, si determina l'illegittimità anche del periodo successivo del medesimo c. 2, che nella formulazione vigente prevede che “nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Come evidenzia la Corte, tale disposizione risulta incompatibile con la ratio della decisione assunta dalla stessa, in quanto lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe, invece, precluso in caso di matrimonio o unione civile.

L'illegittimità si riflette, pertanto, anche sull'art. 1 c. 741 L. 160/2019 come modificato dall'art. 5-decies c. 1 DL 146/2021 che richiama quanto previsto dall'art. 13 qui in esame.

La pronuncia della Corte, pertanto, ammette la doppia esenzione IMU per i coniugi che risiedono e hanno dimora abituale in comuni diversi.

Fonte: C.Cost. 13 ottobre 2022 n. 209

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