venerdì 14/10/2022 • 06:00
Con la sentenza n. 209, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 13 c. 2 DL 201/2011, riconoscendo l'esenzione IMU sulla prima casa al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare.
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Il presupposto per il versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di cui all'art. 8 D.Lgs. 23/2011, è il possesso di immobili, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. Secondo le norme vigenti, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 13 c. 2 DL 201/2011). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (art. 1 c. 741 L. 160/2019). Pertanto, il suindicato art. 13, definisce l'abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare. Il disposto normativo appena richiamato è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la...
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