martedì 25/10/2022 • 11:26
Fino al 31 ottobre 2022, le imprese che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta ricerca e sviluppo maturato tra il 2015 e il 2019 senza averne i requisiti, possono riversarlo senza sanzioni e interessi, sanando la propria posizione.
redazione Memento
L'impresa interessata a sanare la propria posizione deve, entro il 31 ottobre 2022, inviare, direttamente o tramite intermediari abilitati, telematicamente all'Agenzia delle Entrate, l'istanza presente sul sito della stessa, denominata “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (art. 5 c. 7-12 DL 146/2021). Si ricorda che il termine di presentazione dell'istanza, in precedenza fissato al 30 settembre 2022, è stato prorogato al 31 ottobre 2022 dal Decreto Aiuti-ter (art. 38 DL 144/2022). Quanto alla procedura, l'impresa deve versare gli importi dovuti tramite Modello F24, senza utilizzo della compensazione, in: unica soluzione (cod. trib. 8170), entro il 16 dicembre 2022; tre rate annuali di pari importo: la prima (cod. trib. 8171) entro il 16 dicembre 2022, la seconda (cod. trib. 8172) entro il 16 dicembre 2023 e la terza (cod. trib. 8173) entro il 16 dicembre 2024. Dal 17 dicembre 2022 sono dovuti gli interessi al tasso legale e il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l'applicazione della sanzione del 30% e degli interessi del 4% annuo (di cui all'art. 20 DPR 602/73). La sanatoria comporta: la non irrogazione di sanzioni tributarie; la non corresponsione di interessi sul credito riversato; la non punibilità per il reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000); la non restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto. Si ricorda che possono sanare la propria posizione le imprese che alternativamente hanno: svolto attività, in tutto e in parte, non ammissibili al credito d'imposta; commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese in violazione dei principi di pertinenza e congruità e nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l'importo degli investimenti realizzati; applicato, dal 2017, la norma in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1 c. 72 L. 145/2018, secondo cui per il calcolo del credito per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE (Spazio Economico Europeo) o in Stati collaborativi, rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori/strutture situati in Italia.
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