martedì 20/09/2022 • 06:00
I contribuenti che abbiano effettivamente svolto attività di ricerca e sviluppo o che abbiano commesso errori nella quantificazione o nella individuazione delle spese agevolabili, possono spontaneamente regolare la propria posizione inoltrando la domanda di riversamento spontaneo del credito di imposta entro il termine prorogato dal DL Aiuti ter del 31 ottobre 2022.
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Le imprese che intendano inoltrare la domanda di sanatoria del credito di imposta R&S dovranno farlo entro il 31 ottobre prossimo (secondo quanto previsto dal DL “Aiuti – ter”, per come approvato in Consiglio dei Ministri il 16 settembre scorso), secondo le modalità stabilite dal Provv. AE 1° giugno 2022 n. 188987.
Tali sono i soggetti che, in base all'art. 5 c. 7 DL 146/2021, alla data di entrata in vigore del “DL fiscale” (22 ottobre 2021), abbiano utilizzato in compensazione i crediti di imposta R&S, maturati a decorrere dal periodo di imposta 2015 e fino al periodo di imposta 2019, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi. Tale procedura può essere utilizzata:
Perfezionamento della procedura
Sono confermati i termini per i versamenti: il credito potrà quindi essere riversato entro il 16 dicembre 2022 oppure con 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale; il riversamento degli importi è dovuto senza avvalersi della compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/97.
La procedura di “riversamento spontaneo” si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto; in caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della sanatoria e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% e degli interessi ex art. 20 DPR 602/73, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo oggetto di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi, ma senza la possibilità di applicare alcuna rateazione. Il corretto perfezionamento della procedura di “riversamento spontaneo” comporta la non punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.
Fattispecie escluse
È espressamente previsto che la procedura di “riversamento spontaneo” non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del “DL fiscale”, i.e. il 22 ottobre 2021 (art. 5 c. 12).
Inoltre, l'accesso alla procedura è in ogni caso escluso se il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 5 c. 8).
Modello
I soggetti possono inviare richiesta tramite un apposito modello (“Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”) entro il 31 ottobre 2022.
Il modello è suddiviso in 6 sezioni: 5 sezioni per ciascun periodo di imposta e una sesta sezione contenente il riepilogo degli importi utilizzati in maniera indebita e da riversare con il modello F24. Nel riquadro “Maturazione del credito d'imposta” possono essere selezionate una o più tra le casistiche previste dalla norma, per cui viene trasmessa la richiesta di accesso al riversamento spontaneo (spese sostenute in relazione ad attività non ammissibili al credito d'imposta; erronea applicazione del comma 1-bis dell'art. 3 DL. 145/2013; spese relative ad attività ammissibili, determinate in violazione dei principi di pertinenza e congruità; rideterminazione della media di riferimento).
Nel caso in cui il credito d'imposta R&S sia constatato in un processo verbale, ovvero contestato con un atto di recupero crediti ovvero con altro atto impositivo, il contribuente dovrà inserire la data (o le date) di consegna del verbale o dell'atto (o dei verbali o degli atti); tale data va inserita solo se riferita a un credito maturato durante il periodo oggetto di riversamento. I processi verbali consegnati fino alla data del 22 ottobre 2021 e gli atti di recupero crediti o altri atti impositivi notificati fino a tale data precludono il ricorso al riversamento in forma rateale, quindi il credito deve essere riversato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022; per i processi verbali consegnati e gli atti di recupero crediti o altri atti impositivi notificati, invece, dopo il 22 ottobre 2021 e fino alla data di presentazione della domanda, è invece consentito il riversamento rateale.
Nel riquadro “Dati rilevanti per la determinazione del credito di imposta” sono riportati i dati e le informazioni rilevanti ai fini del calcolo del credito R&S dichiarato; vanno inseriti i dati relativi alla dichiarazione dei redditi cui si fa riferimento, ovvero l'eventuale dichiarazione integrativa.
Nella sottosezione “Spese agevolabili sostenute” (campi da 1 a 7), vanno riportati i dati relativi al calcolo che ha quantificato il credito d'imposta dichiarato:
Nella successiva sottosezione vanno indicati (campi 1, 2 e 3) gli importi di dettaglio (credito d'imposta utilizzato fino al 22 ottobre 2021; credito d'imposta utilizzato dopo il 22 ottobre 2021 e fino alla data di presentazione della domanda; credito d'imposta non utilizzato alla data di presentazione della domanda).
Sulla base degli importi contenuti nei suddetti campi, è calcolato l'importo relativo al “Credito dichiarato” (A).
Nella sottosezione “Spese agevolabili rideterminate” (campi da 1 a 7) devono essere esposti i dati dettagliati, corrispondenti a quelli dei campi presenti nella sottosezione “Spese agevolabili sostenute”, rideterminati ai fini della procedura di riversamento. Sulla base dei dati inseriti, nel campo Credito d'imposta rideterminato (B) va esposto l'importo ricalcolato del credito spettante per il periodo di imposta interessato.
Nel “Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi in compensazione del credito fino al 22/10/2021” vanno inserite le date e gli importi del credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione, fino alla data del 22 ottobre 2021, in relazione al credito maturato nel periodo di imposta della sezione che si sta compilando. Il campo relativo al (C) “Totale credito di imposta indebitamente utilizzato” è calcolato automaticamente dalla procedura, sulla base dei singoli importi indicati.
Il riquadro “Calcolo dell'importo del credito da riversare” contiene alcuni campi a compilazione semi-automatica, che risultano necessari ai fini del calcolo del credito d'imposta, oggetto del riversamento per indebito utilizzo, che potrebbe risultare diverso dalla sommatoria degli utilizzi indebiti effettuata invece nel riquadro “Dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi in compensazione del credito fino al 22/10/2021”.
Deve essere infine compilata la corrispondente “Dichiarazione analitica”, i.e. una pagina editabile libera nella quale sono illustrate le ragioni già sinteticamente indicate nel riquadro “Maturazione del credito d'imposta”.
L'ultima sezione è dedicata ai dati di riepilogo, per i periodi di imposta selezionati, relativi alle somme oggetto di riversamento.
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