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martedì 25/10/2022 • 06:00

Fisco Dichiarazione dei redditi

Criptovalute: ultima chiamata per la compilazione del quadro RW

Scade il 30 novembre il termine di presentazione del modello redditi e di conseguenza anche del quadro RW. Si tratta di un particolare quadro della dichiarazione dei redditi di persone fisiche ed enti non commerciali, da compilare in specifiche fattispecie, come nel caso delle criptovalute.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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Criptovalute e obblighi dichiarativi

Si avvicina la scadenza del 30 novembre 2022 per la presentazione del modello dichiarazione dei redditi. Una scadenza che riguarda anche i detentori di token digitali alle prese con la compilazione del quadro RW del modello redditi. Il quadro RW del modello Redditi (persone fisiche o ENC) è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all'estero da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia, nonché per la determinazione delle due relative imposte patrimoniali:

  • IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all'estero;
  • IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero.

Dal punto di vista normativo e soprattutto fiscale continua tuttavia ad esserci una certa confusione o quantomeno poca chiarezza su quello che sia la metodologia per le dichiarazioni inerenti i redditi derivanti dal trading di criptovalute. L'art. 4 DL 167/90 prevede che le persone fisiche (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici) devono compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, quando detengono «investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia». L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito nelle risposte agli interpelli che le criptovalute sono assimilabili alle valute estere. La natura del bene è estera e pertanto deve essere identificato nel quadro RW. Le valute virtuali sono utilizzate come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale ed emessa dall'Autorità monetaria; la loro circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori che decidono di utilizzarla (Ris. AE 2 settembre 2016 n. 72/E). La valuta virtuale è per definizione una rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente (art. 1 c. 1 lett. f DM 13 gennaio 2022 n. 177507). Ne consegue quindi che ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali (Risp. AE 24 novembre 2021 n. 788). Tra le attività finanziarie rientranti nel quadro RW vi sono le valute estere ed i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione. L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000 (art. 2 L. 186/2014). Il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Quando compilare il quadro RW

In riferimento al periodo di imposta 2021, le istruzioni per la compilazione del quadro RW, approvate con Provv. AE 1° febbraio 2022 n. 30730, specificano che nella colonna 3 “codice individuazione bene” deve essere indicato il codice 14 (Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), escludendo la compilazione della colonna 4 “Codice Paese estero”. Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Per gli anni successivi, il contribuente dovrà determinare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno. La detenzione di criptovalute non sconta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (Circ. AE 2 luglio 2012 n. 28/E). La principale novità riguarda principalmente il chiarimento dell'Agenzia delle entrate con la Risp. AE 24 agosto 2022 n. 433 secondo cui il contribuente che detenga il wallet presso una società italiana non sarà tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'Ivafe. Il quadro RW, insieme al frontespizio del modello Redditi Persone fisiche 2022, con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi, potrà essere presentato anche dal contribuente esonerato dalla dichiarazione stessa o qualora il contribuente abbia utilizzato il modello 730/2022 come quadro aggiuntivo. Nell'ipotesi di omissione della presentazione del quadro RW è prevista una sanzione, dettata dall'art. 5 c. 2 DL 167/90, che va dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati; la misura della sanzione amministrativa pecuniaria raddoppia con riferimento agli investimenti e attività negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4 maggio 1999 n. 450500 e al DM 21 novembre 2001 n. 18447. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dal termine, si applica una sanzione pari ad € 258.

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