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venerdì 21/10/2022 • 16:34

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Cessione di zucche: quando si applica l’aliquota IVA ridotta?

Le cessioni di zucche commestibili sono assoggettate ad aliquota IVA del 4%, mentre le cessioni di zucche ornamentali, in molti casi non commestibili per via della loro consistenza dura e del sapore amaro, sono assoggettate ad aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Con la risposta del 21 ottobre 2022 n. 523, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di aliquota IVA per le zucche di Halloween e zucche ornamentali.

Nel dettaglio, la società istante dichiara di svolgere l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle zucche di Halloween e, in generale, delle zucche ornamentali, in molti casi non commestibili per via della loro consistenza dura e del sapore amaro, se non addirittura della loro tossicità.

Vale, preliminarmente, ricordare che l'IVA sulla cessione delle zucche non dipende dall'utilizzo della zucca stessa ma semplicemente dalla sua commestibilità.

Quanto alle cessioni di zucche commestibili (anche se utilizzabili per scopi ornamentali), l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ritiene che, ai fini IVA, rientrano nell'ambito del n. 5 tab. A parte II DPR 633/72 tra gli ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati. Pertanto, le cessioni delle zucche commestibili sconteranno l'aliquota IVA del 4%.

Quanto, invece, alle cessioni di zucche ornamentali, non commestibili o addirittura tossiche, l'Agenzia delle Entrate ritiene che non possono rientrare nel capitolo 6 della Nomenclatura Combinata, richiamato dal n. 20 tab. A parte III DPR 633/72, che prevede l'aliquota IVA del 10% per bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi. Pertanto, le cessioni delle zucche ornamentali appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, sconteranno l'aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.

Fonte: Risp. AE 21 ottobre 2022 n. 523

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