sabato 22/10/2022 • 06:00
Dopo il nuovo orientamento della Cassazione, anche l'INL si pronuncia, relativamente alla diffida accertativa per i crediti di lavoro, sulla conseguenza della modifica del dies a quo del periodo di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246/2022, ripercorrendo l'evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge 92/2012 e D.Lgs. 23/2015), ha ritenuto di superare il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, fosse necessaria ed imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di una effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro.
Da ciò ne consegue che personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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