martedì 18/10/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia (C-431/21) pur riconoscendo che gli oneri documentali spettano soltanto alle imprese che effettuino transazioni con consociate estere, riconosce che la documentazione ai fini del transfer pricing permette un controllo più efficace circa il rispetto del principio di libera concorrenza e consente di preservare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.
All'indomani della pronuncia C.Giust. UE 31 maggio 2018 C-382/16 (Hornbach Baumarkt) nella sentenza C.Giust. UE 13 ottobre 2022 C - 431/21 la Corte di Giustizia dell'UE ha fatto il punto circa la compatibilità degli oneri documentali in materia di transfer pricing di cui alla legislazione tedesca con il diritto UE. La pronuncia origina da una verifica effettuata dall'Amministrazione finanziaria tedesca nei confronti di una Società controllata tedesca riguardante servizi erogati da parte della controllante localizzata nei Paesi bassi, derivanti da un contratto di gestione d'affari. La società erogatrice del servizio avrebbe dovuto redigere apposita documentazione circa tali costi e redigere un consuntivo dettagliato. La successiva verifica verte su tale transazione e la documentazione presentata ai fini del riscontro del principio di libera concorrenza è valutato come non utilizzabile e condanna la Società al pagamento delle sanzioni. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'Agenzia delle Entrate tedesca è sollevata questione di una possibile restrizione della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE da parte della norma tedesca circa l'obbligo di tenuta della documentazione ai fini del transfer pricing e di quella relativa all'irrogazione della sanzione. Valenza degli obblighi documentali del transfer pricing secondo la CGUE In base alla legislazione tedesca, le operazioni transfrontaliere svolte con società alle quali una società è legata da vincoli di “interdipendenza, di capitale o di altro tipo” che consentano alla controllante di esercitare una sicura influenza, debbono essere documentate, differentemente che nel caso in cui la transazione avvenga tra società entrambe localizzate in Germania. Secondo la Corte, tale differente trattamento può determinare una restrizione alla libertà di stabilimento in quanto, nella situazione cross – border, la società controllata potrebbe desistere dall'avere ivi una società controllata (par. 34). Secondo la Corte di Giustizia, la documentazione in fatto di transazioni alle quali si applica il transfer pricing serve a controllare efficacemente il rispetto del principio di libera concorrenza (par. 41), in quanto una siffatta normativa, agevolando i controlli fiscali, persegue l'obiettivo di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, il che costituirebbe un motivo imperativo di interesse generale (par. 38). Pertanto, secondo la Corte di Giustizia, la restrizione sarebbe giustificata; altresì l'applicazione della sanzione non sarebbe sproporzionata secondo i dettami comunitari, in quanto calcolata in percentuale rispetto al reddito accertato e ne sarebbe esclusa l'applicabilità nei casi di colpa lieve e violazioni scusabili. Giurisprudenza italiana In Italia il regime degli “oneri documentali” (art. 26 DL 78/2010) costituisce una facoltà per le imprese che lo vogliano predisporre, e ciò nell'ottica di consentire, a coloro che lo redigano, di fruire della cd. penalty protection (i.e. la disapplicazione delle sanzioni): stando a tale regime premiale, il contribuente che consegni, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività istruttorie, la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati all'Amministrazione finanziaria, si vedrà disapplicare le sanzioni amministrative (comminate in una cornice edittale che va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta) nel caso in cui sia stata accertata una maggiore imposta (art. 1 c. 6 D.Lgs. 471/97). Va detto che sull'argomento anche la giurisprudenza di merito italiana è stata particolarmente favorevole, da ultimo con la pronuncia della CTP di Milano 8 aprile 2022 n. 1024 (e prima ancora la CTP Varese 5 marzo 2018 n. 74), in occasione della quale, stante la consegna tardiva della documentazione da parte dell'impresa (oltre il termine di 10 giorni previsti dal par. 8.2 dell'allora Provv. AE 29 settembre 2010 n. 137654), i Giudici hanno concluso che la negazione del regime premiale deve scaturire da elementi sostanziali e non meramente formali come il ritardo di due giorni. Ciò in ossequio a quanto previsto dallo stesso provvedimento, secondo cui la disapplicazione delle sanzioni deve riguardare i casi di non veridicità, non conformità o non completezza della documentazione, mentre le omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l'analisi dei verificatori non impattano sulla penalty protection. Poiché nella controversia in esame il contribuente aveva consegnato “in buona fede” la documentazione che l'ufficio stesso aveva ritenuto adeguata e utilizzata ai fini della verifica e successiva ripresa da transfer pricing, i giudici hanno accolto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni. Fonte: C.Giust. UE 13 ottobre 2022 C - 431/21
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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