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sabato 15/10/2022 • 06:00

Fisco Guida AE aggiornata

Ultima chiamata per il bonus facciate?

Entro il 31 dicembre 2022 è possibile fruire della detrazione del 60% per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. A meno di 3 mesi dalla scadenza, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sul bonus facciate.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida al bonus facciate, relativa alle agevolazioni fiscali per lavori di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali.

 

Agevolazione fiscale

L'agevolazione è stata estesa dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) anche alle spese sostenute nel 2022. Consiste in una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal DM 2 aprile 1968 n. 1444, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione è riconosciuta nella misura del:

  • 60% delle spese sostenute nel 2022;
  • 90% per quelle degli anni 2020 e 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Attenzione:

  • per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022;
  • a differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Beneficiari della detrazione

Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare:

  • i soggetti devono possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • sono inoltre ammessi i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi di fatto;
  • la detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Date di inizio dei lavori e dei pagamenti

La Guida del Fisco pone l'attenzione alla data dei lavori. In particolare, viene riportato che:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022;

- le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;

- per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Quindi:

  • nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2023, le rate versate dal condomino nel 2022 non danno diritto al “bonus facciate”;
  • nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, nel 2022 o nel 2023 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2022) danno diritto al bonus.

Alternative alla detrazione

Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura) per la cessione ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari);
  •  per un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione spettante.

La scelta va comunicata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l'obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • l'attestazione di congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.

Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tali adempimenti non sono necessari in questi casi:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021.

Sintesi dei principali adempimenti

  • i pagamenti vanno effettuati con bonifico parlante;
  • conservazione delle fatture, ricevuta del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare, consenso ai lavori, ecc.;
  • per interventi di efficienza energetica, è necessario conservare, stampa originale della “scheda descrittiva dell'intervento”, asseverazione, attestato di prestazione energetica (APE), ecc.;
  • per interventi di efficienza energetica, all'ENEA occorre comunicare la scheda descrittiva degli interventi realizzati;
  • inoltre, occorre comunicare i rispettivi documenti all'Asl di competenza;
  • infine, in caso di scelta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, occorre trasmettere all'Agenzia delle entrate, per via telematica, il modello indicato.

Fonte: Guida AE 1° settembre 2022

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