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giovedì 13/10/2022 • 06:00

Fisco Fonti rinnovabili

Via al bonus per l’installazione di sistemi di accumulo integrati

Con Provvedimento n. 382045, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Si premette che la L. 234/2021, all'art. 1 c. 812, ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalle persone fisiche, relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis DL 91/2014. Con il DM MEF 6 maggio 2022 sono state definite le modalità per l'accesso al credito d'imposta.

Si evidenzia che il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di € 3 milioni per l'anno 2022 e con successivo provvedimento da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'istanza è comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto.

Il Provv. AE 11 ottobre 2022 n. 382045 definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.

 

Modalità e termini di invio dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in via telematica, utilizzando il modello messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. Il modello potrà essere presentato mediante:

  • il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
  • i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La citata istanza può essere presentata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

Nello stesso periodo è possibile:

  • inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, utilizzando il medesimo modello barrando la relativa casella.

Credito di imposta

La percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto è ottenuta sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Sul punto, si evidenzia che è esclusa la compensazione del credito d'imposta nel Modello F24.

Si evidenzia, infine, che, qualora l'Agenzia delle Entrate accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1 c. da 421 a 423 L. 311/2004.

 

Fonte: Provv. AE 11 ottobre 2022 n. 382045

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